Nuovamente sulla lotta alla ludopatia.

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Nuovo intervento della giurisprudenza amministrativa in materia di orari di apertura dei locali in cui sono installati apparecchi con vincita in denaro.

L’occasione è data da Tar Veneto, 12/07/2017, n. 667 che ha scrutinato la  legittimità di un’ordinanza sindacale,  con cui è stato limitato gli orari di esercizio delle sale giochi e gli orari di funzionamento (accensione e spegnimento) degli apparecchi con vincita in denaro installati nei pubblici esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 del TULPS R.D. 773/1931 e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione.

In virtù della contestata rimodulazione degli orari  di apertura illimitati (h 24), vengono limitati dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00 di tutti i giorni.

Dopo aver richiamato il proprio orientamento il Collegio ricorda come la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale.

Nel caso di specie, il Comune ha effettuato una congrua istruttoria, evidenziando, da un lato, l’elevato numero di macchinette per il gioco presenti nel territorio comunale (quasi 1 ogni 100 abitanti) e, dall’altro, l’aumento delle patologie connesse al gioco.

I dati forniti dalla ULSS  evidenziano, infatti, che la crescita del fenomeno della ludopatia ha riguardato anche l’ambito territoriale .

E’ verosimile ritenere che il numero reale delle persone affette da GAP sia ancora maggiore, atteso che una parte significativa del fenomeno resta sommerso in quanto molti soggetti ludopatici, poiché provano vergogna o perché sottovalutano la propria patologia o per altre ragioni, non si rivolgono alle strutture sanitarie e/o ai servizi sociali.

In ultimo, la normativa nazionale in tema di liberalizzazione delle attività economiche e degli orari dei pubblici esercizi consente alle autorità pubbliche di porre limiti e restrizioni all’attività economica per evitare danni alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale

Ciò posto, l’impugnata disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa – che consente un’apertura giornaliera pari a otto ore giornaliere (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00) – appare al Collegio proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie.

La riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è, in altre, parole, solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia, che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicuro effetto.

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