Nuove regole per le attività di “compro oro”.

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Il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n.92 recante “Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n.170”, pubblicato sulla G.U.R.I. n.141 del 20.06.2017, che entrerà in vigore il 5 luglio 2017, detta, ai fini di contrastare i fenomeni criminali legati al riciclaggio di denaro ed al reimpiego di beni di provenienza illecita, l’adozione di una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, effettuata da operatori non soggetti alla disciplina generale prevista dalla legge 17 gennaio 2000, n.7.

Il fenomeno dei compro oro in questi ultimi anni ha avuto una notevole espansione su tutto il territorio nazionale, fenomeno  certamente alimentato dall’aumento dei prezzi dell’oro e della congiuntura economica negativa che incidendo sull’aumento dei prezzi a scapito dei redditi delle fasce più deboli ha favorito le attività che mettono a disposizione immediata liquidità. Secondo recenti dati forniti dall’AIRA ( Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio) e dall’ANOPO (Associazione Nazionale Operatori Professionali Oro) il giro d’affari dei circa 28.000 punti di “compro oro” che si aggira tra i 7 e i 12 miliardi di euro. Sempre dalle stesse fonti emerge un ulteriore dato preoccupante ossia quello del fenomeno del “sommerso” che ruota intorno a tale attività, basta pensare che su oltre 20.000 attività censite solo 346 risultano iscritte all’Albo professionale Oro della Banca d’Italia.

Anche dal lato investigativo si sono evidenziate notevoli difficoltà nel distinguere le attività di “compro oro” dalle normali gioiellerie, considerato che in genere i primi utilizzano, ai fini della registrazione alla camera di commercio, la stessa codifica merceologica delle seconde, con evidenti difficoltà nella loro identificazione. Altro dato non meno importante che emerge dalle attività investigative è che il 60 per cento delle attività di “compro oro” è soggetto ad infiltrazioni di organizzazioni criminali che li utilizzano come copertura per attività di riciclaggio dei proventi derivante da attività illecite oltre che legati a fenomeni criminali relativi alla contraffazione,falso, truffa,usura ricettazione e violazioni alle leggi di pubblica sicurezza.

A differenza del passato dove l’apertura di un esercizio commerciale dedito  al “compro oro” non era soggetto ad una regolamentazione specifica, poiché era sufficiente ottenere una licenza per il commercio di oggetti preziosi ai sensi dell’art.127 del T.U.L.P.S. e per il privato che voleva vendere oggetti di valore era sufficiente esibire un documento di identità senza  esibire alcun tipo di certificazione sulla provenienza di tali oggetti; oggi la  normativa contenuta nel D.lgs. in esame impone ai titolari di compro oro precisi obblighi finalizzati a garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi che a prevenire l’utilizzo illecito, compreso il riciclaggio.

 L’art.1 reca le definizioni rilevanti, in particolare:

  1. il comma 1, lett.b) definisce l’attività di compro oro come quella attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di operazioni di compro oro esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all’attività prevalente;
  2. il comma 1, lett.o), definisce le operazioni di compro oro intendendo per tali la compravendita, all’ingrosso o al dettaglio,ovvero la permuta di oggetti preziosi usati, ossia oggetti preziosi in oro o in altri metalli preziosi nella forma di prodotti finiti o di gioielleria, ovvero nella forma di rottami, cascami o avanzi di oro e matalli gemmologici.

L’art.2 nello stabilire le finalità e l’ambito di applicazione chiarisce che il decreto in argomento introduce norme specifiche per la definizione degli obblighi di tracciabilità delle operazioni di compro oro e la prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, in tema di riciclaggio di denaro e reimpiego di proventi attività illecite.

L’art.3 introduce la novità dell’istituzione di un apposito registro degli operatori compro oro, ai fini  dell’esercizio in via professionale dell’attività, tenuto e gestito dall’OAM ( Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) previsto dall’art.128-undecies del D.Lgs.n.385 del 1993.

Il possesso della licenza di Pubblica Sicurezza ex art.127 del R.D. n.773 del 1931, costituisce requisito per l’iscrizione nel predetto registro ( comma 1). Lo stesso articolo individua le modalità di iscrizione al registro, e l’invio dei dati identificativi dell’operatore compro oro all’OAM, che verificata la completezza della documentazione inviata dispone l’iscrizione dell’operatore nel registro e assegna a ciascun iscritto un codice identificativo unico (comma 2). Riguardo alle modalità di alimentazione del registro l’invio dati e l’entità ed i criteri di determinazione del contribuito, dovuto dagli iscritti, il presente decreto rimanda ad uno specifico decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il sesto comma dell’articolo in esame coordina la presente disciplina con gli adempimenti previsti dalla L.n.7 del 2000, posti a carico degli operatori professionali in oro, in particolare prevede che gli obblighi di iscrizione e comunicazione nel registro si applicano anche agli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l’attività di commercio in oro, per conto proprio o per conto terzi ove svolgono o intendano svolgere l’attività di compro oro.

L’art.4 individua le modalità con cui i compro oro sono obbligati ad identificare la clientela, secondo quanto previsto dall’art.18, comma 1, lett.a),del D.Lgs. n.231 del 2007 (decreto antiriciclaggio). Lo stesso articolo, al comma 2, fissa l’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento, diversi dal denaro contante, per operazioni di copro oro eccedenti la soglia dei mille euro, al fine di garantire la piena tracciabilità soggettiva dell’operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente.

L’art.5 disciplina la tracciabilità delle operazioni effettuate nell’esercizio di compro oro, in particolare il primo comma prevede l’obbligo dell’utilizzo di un conto corrente dedicato a tali transazioni finanziarie, con l’obbligo di compilare e numerare progressivamente le schede relative a ciascuna operazione finanziaria eseguita in occasione del compimento di operazioni di compro oro.

Il secondo comma prevede l’obbligo di predisporre, per ogni operazione di compro oro, una scheda di identificazione  corredata  oltre che dealla descrizione delle caratteristiche dell’oggetto prezioso scambiato anche da una fotografia digitale dello stesso. La predetta scheda deve contenere l’indicazione della specifica destinazione dell’oggetto prezioso, al fine di ricostruire pienamente l’ulteriore impiego e l’eventuale cessione ad operatori professionali in oro non autorizzati alla trasformazione e/o fusione dell’oggetto in metallo.

Infine il terzo comma stabilisce che a conclusione dell’operazione al cliente venga rilasciata una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite.

L’art.6 detta disposizioni in materia di obblighi in materia di conservazione (cinque anni) dei dati acquisiti nell’esercizio dell’attività  quali le informazioni sugli utenti, le schede relative alle operazioni e copia delle ricevute rilasciate, al fine di garantire l’accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti, l’integrità e la non alterabilità dei dati, nonché il mantenimento della storicità dei dati stessi Con l’adempimento dei suddetti obblighi di conservazione costituisce adempimento degli obblighi previsti dall’art.128 del T.U.L.P.S. relativi alla tenuta del citato registro delle operazioni aventi finalità di pubblica sicurezza. Resta, in ogni caso, fermo il divieto temporaneo di alienazione o alterazione delle cose preziose usate ex art.128, quinto comma del T.U.L.P.S.

L’art.7 prevede l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette secondo la procedura e le rispetto delle disposizioni contenute ne decreto antiriciclaggio ( art.35 del D.Lgs. n.231 del 2007).

L’art.8 introduce una specifica sanzione per chi esercita abusivamente l’attività di compro oro, ovvero  la svolge in assenza dell’iscrizione al registro dei relativi operatori, prevedendo la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.

L’art.9 declina la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro a carico degli operatori compro oro che non ottemperano agli obblighi di comunicazione all’OAM, ai fini dell’annotazione nel registro relativa alle variazioni dei dati successivamente all’iscrizione, sanzione che viene triplicata in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche.

Sempre lo stesso articolo prevede la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 nel caso di comunicazione effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti.

La procedura per la contestazione, l’irrogazione e la riscossione delle violazioni dell’articolo in esame è attribuita alla competenza dell’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).

Sempre in tema di apparato sanzionatorio l’art.10 prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da.1.000 a 10.000 euro per gli operatori compro oro che omettono di identificare la clientela (comma 1). Detta sanzione (comma 2) si applica anche agli operatori compro oro, che in violazione di quanto disposto in materia di obblighi di conservazione (art.6), non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Il terzo comma prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria  da 5.000 a 50.000 euro nel caso di omissione di segnalazione di operazione sospetta ovvero di tardiva segnalazione.

Nell’ipotesi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, le suddette sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi del comma 4, sono raddoppiate nel minimo o nel massimo edittale.

Infine, il quinto comma, prevede per le violazioni al presente decreto ritenute di minore gravità, la possibilità di ridurre la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un terzo.

L’art.11 reca la disciplina dei controlli e del procedimento sanzionatorio affidandoli alla competenza del Ministero  dell’economia e delle finanze (uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato) e della Guardia di finanza (commi 3 e 4), alla quale viene affidato, tra l’altro, il potere di richiedere al Ministero di adottare provvedimenti interdittivi dell’attività di compro oro (sospensione da 15 giorni a tre mesi dell’esercizio dell’attività medesima), a fronte di violazioni gravi e ripetute. Detto provvedimento viene comunicato al Questore che ha rilasciato la licenza ai sensi dell’art.127  del R.D. 18 giugno 1931, n.773.La norma precisa che il provvedimento di sospensione dell’attività avviene attraverso l’apposizione di un sigillo da parte dell’autorità procedente. L’inosservanza del provvedimento di sospensione è punito con la sanzione amministra pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.

Restano immutati i poteri di controllo attribuiti agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza dalle disposizioni vigenti.

L’art.12 individua i criteri per la quantificazione delle sanzioni a cui è tenuto ad attenersi il Ministero dell’economia e delle finanze nella quantificazione delle sanzioni da irrogare.

L’art.13 sancisce l’applicazione delle disposizioni contenute nella legge n.689/81 per il procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze. Viene, altresì, previsto che i decreti sanzionatori, adottati in forza del presente decreto, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario.

Infine il presente articolo stabilisce che i provvedimenti con i quali sono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie devono essere comunicati dall’autorità procedente all’OAM, alle amministrazioni  interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, per le iniziative di rispettiva competenza.

Gli art.14 e 15 contengono le disposizioni transitorie e finali e le clausole di invarianza finanziaria

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