OBBLIGO E NON MERA POSSIBILITÀ DEL PREFETTO DI REVOCARE LA PATENTE DI GUIDA SE IL TITOLARE E STATO SOTTOPOSTO A MISURE DI SICUREZZA PERSONALI

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Lo hanno deciso i giudici della prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale Marche con la sentenza n. 356 del 27 maggio 2019 che hanno ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale ex art. 120, comma 2, del codice della strada, per contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost., nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede”, invece che “può provvedere”, alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011

LA VICENDA

Un automobilista si vedeva applicata dal Tribunale di Ancona la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e, come conseguenza, dalla prefettura di Fermo la revoca della patente di guida ex art. 120, commi 1 e 2 per il quale non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al dPR 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, primo comma, lett. a), e 75-bis, comma primo, lett. f), del citato dPR per tutta la durata dei predetti divieti. Inoltre non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del secondo comma dell’articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. Avverso il provvedimento l’automobilista propone ricorso davanti al Tar Marche in considerazione che l’art. 120, comma secondo, del Codice della Strada sarebbe incostituzionale nella parte in cui prevede che il Prefetto “provvede” – e non già “può provvedere” – alla revoca della patente di guida nei riguardi dei soggetti a cui siano state applicate le misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 159/2011.

LA DECISIONE

I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche dichiarano rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120. Ritengono che il relativo automatismo della revoca della patente, da parte dell’autorità amministrativa, in caso di sopravvenuta condanna del suo titolare, per reati in materia di stupefacenti è, invece, fondata per violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. La disposizione denunciata, sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, ricollega, infatti, in via automatica, il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità. Reati che, per di più, possono come nel caso de quo essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Il che dovrebbe escluderne l’attitudine a fondare, nei confronti del condannato, dopo un tale intervallo temporale, un giudizio, di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito, in via automatica, all’attualità. Ulteriore profilo di irragionevolezza della disposizione in esame è, poi, ravvisabile nell’automatismo della “revoca” amministrativa rispetto alla discrezionalità della parallela misura del “ritiro” della patente che, ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione «può disporre», motivandola, «per un periodo non superiore a tre anni»

TAR Marche

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