OCCUPAZIONE ABUSIVA DI TERRENI E BENI ALTRUI ART 633 CP. E TENUITA’ DEL FATTO. CASS. n.3704/2023

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La sentenza n.3704/2023 della suprema corte di cassazione,ha chiarito ulteriormente alcuni aspetti  riguardo le occupazioni abusive di beni e terreni altrui, punite dal codice penale dall’articolo 633. Nello specifico nel testo della sentenza si legge espressamente:

“Il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l’occupazione si protragga nel tempo, determinando un’immanente limitazione della facoltà di godimento che spetta al titolare del bene; permanenza che cessa soltanto con l’allontanamento dell’occupante o con la sentenza di condanna di primo grado.

In tema di reati permanenti, è preclusa l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa.”

Il tema delle occupazioni abusive di beni, occupa spesso le prime pagine dei quotidiani, infatti in molte città italiane di verificano condotte delittuose di occupazioni abusive di case di edilizia popolare lasciate vuote o per morte dell’assegnatario o per allontanamento temporaneo, dovuto per lo più a ferie o problemi di salute.

Con questa sentenza la cassazione ha sottolineato in modo marcato che tale condotta delittuosa da parte dell’ occupante se ha carattere permanente non può essere non punibile per la particolare tenuità del fatto, in quanto c’è stata una condotta delittuosa espressa e permanente.

 

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