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Se quest’anno quando andate al cimitero a commemorare i vostri defunti non siete il legittimo erede del “ marchese di Rovigo e di Belluno” ma la cappella gentilizia l’avete comprata dal discendente nobile decaduto, l’atto d’acquisto è nullo con grande soddisfazione di “ Esposito Gennaro, netturbino sulla cui tomba a stento vi è “na crucella”.
Infatti il Consiglio di Stato con sentenza n.4943 del 28/10/2015 ha confermato la sentenza di primo grado riconoscendo al Comune di Napoli la dichiarazione di nullità dell’atto di compravendita di una Cappella Gentilizia in quanto pur essendo il manufatto costruito dagli avi del Concessionario, esso insiste su terreno demaniale, ed è soggetto all’ esercizio dei poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione.
Il consiglio di Stato nella Sentenza d’appelo del TAR Campania ha affermato che il cimitero è un bene demaniale e la concessione di un’area privata costituisce una concessione amministrativa di bene demaniale con diritto d’uso non alienabile; il bene oggetto di concessione non può essere alienata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione. Nel caso di specie il regolamento comunale (art 53 regolamento polizia mortuaria Comune di Napoli) che vieta la cessione diretta tra privati, è posto a tutela dell’ordine pubblico e della buona amministrazione ed è preordinato alla salvaguardia delle esigenze pubblicistiche, che impongono all’amministrazione di sovrintendere, vigilare e controllare tutte le attività relative all’area sepolcrale.
lo ius sepulchri, ossia il diritto, spettante al titolare di concessione cimiteriale, ad essere tumulato nel sepolcro, garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene e si atteggia come un diritto reale nei confronti dei terzi. Ciò significa che, nei rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento. Tuttavia, laddove tale facoltà concerna un manufatto costruito su terreno demaniale, lo ius sepulchri non preclude l’esercizio dei poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione concedente, sicché sono configurabili interessi legittimi quando sono emanati atti di autotutela. In questa prospettiva, infatti, dalla demanialità del bene discende l’intrinseca “cedevolezza” del diritto, che trae origine da una concessione amministrativa su bene pubblico. Questa disciplina si colloca ad un livello ancora più elevato di quello che contraddistingue l’interesse del concedente e soddisfa superiori interessi pubblici di ordine igienico-sanitario, oltre che edilizio e di ordine pubblico”.
Una volta costituito il rapporto concessorio, questo può essere disciplinato da una normativa entrata in vigore successivamente, diretta a regolamentare le concrete modalità di esercizio del ius sepulchri, anche con riferimento alla determinazione dell’ambito soggettivo di utilizzazione del bene: è stato ritenuto non “pertinente…il richiamo al principio dell’articolo 11 delle preleggi, in materia di successione delle leggi nel tempo, dal momento che la nuova normativa comunale applicata dall’amministrazione non agisce, retroattivamente, su situazioni giuridiche già compiutamente definite e acquisite, intangibilmente, al patrimonio del titolare, ma detta regole destinate a disciplinare le future vicende dei rapporti concessori, ancorché già costituiti”
Ai sensi degli articoli 823 e 824 del Codice Civile, il Cimitero ha carattere demaniale. La concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale con diritto di uso non alienabile, data la natura demaniale dei beni cimiteriali, il diritto d’uso di una sepoltura lascia integro il diritto alla nuda proprietà dell’Amministrazione Comunale. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventando di proprietà dell’Amministrazione Comunale, come previsto dall’art. 953 del C.C., allo scadere della concessione, se non rinnovata” .