Omessa vigilanza nella conduzione del gregge

0
155

I giudici della quarta sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25826 del 12 giugno 2019 hanno affermato che il pastore risponde di omicidio stradale per omessa vigilanza nella conduzione del gregge.

LA VICENDA

La Corte territoriale di Lecce, riformando la sentenza del Tribunale di Brindisi, riduceva la pena inflitta ad un pastore ad anni uno di reclusione, condannandolo in favore delle parti civili al pagamento delle spese del grado. Il pastore era chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. per avere, per colpa generica e per inosservanza di norme che disciplinano la circolazione stradale, cagionato la morte di un motociclista. Gli si contesta, in particolare, di avere consentito al proprio gregge di ovini l’uscita dal tratturo di sua proprietà e l’attraversamento della strada provinciale, in prossimità di una curva a sinistra, senza adottare alcuna precauzione e senza accertarsi che in qual frangente non passasse alcun veicolo. Avverso la sentenza l’imputato interpone ricorso per cassazione sollevando due motivi.

LA DECISIONE

Gli Ermellini ritengono inammissibile il ricorso in quanto è giustificato unicamente il comportamento del conducente di animali che si tenga sulla destra della carreggiata, secondo il disposto del codice della strada, e alla sinistra della bestia portata a cavezza, perché solo una tale posizione consente di prevenire efficacemente gli spostamenti verso il centro della strada. Trattasi di condotte imposte dal principio informatore della circolazione, sancito dal codice della strada a mente del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. Ergo va considerato irrilevante se il gregge stesse occupando la corsia del motociclista, potendosi comunque con certezza affermare, anche sulla scorta delle sommarie informazioni rese dall’unico testimone oculare, che, al momento dell’impatto il gregge si trovava ancora sulla corsia opposta a quella del motociclista. L’assenza di escrementi sulle ruote della moto, ma anche il fatto stesso che nessun animale sia stato investito, confermano la tesi che, al momento dell’incidente, gli animali non stessero attraversando la strada. Con altrettanta certezza, però, il primo Giudice afferma che il gregge era ormai giunto in prossimità del tratturo presso il quale avrebbe dovuto essere condotto, svoltando a sinistra, proprio nel pieno dell’andamento curvilineo della strada e che, pertanto, abbia rappresentato una turbativa improvvisa per il conducente della moto che, istintivamente, ha azionato i freni per prevenire possibili impatti del mezzo con gli animali. E sul punto, del resto, lo stesso consulente nominato dall’imputato non ha avuto nulla da ridire, avendo egli cercato di spostare la causa del sinistro sulla imperizia del motociclista nel frenare e governare la moto, quasi come se fosse stata la causa esclusiva del sinistro, ma in realtà dando per scontato che la turbativa rappresentata alla presenza del gregge vi sia stata.

gREGGEsentenza

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui