Omicidio stradale, indicazioni operative procura di Trento, perplessità sul prelievo ematico coattivo.

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Segnaliamo, per quanti abbiano interesse all’argomento, la corposa quanto ragionevole e completa circolare orientativa della procura della Repubblica di Trento, in materia di “nuovo omicidio stradale”.

Ovviamente l’intera circolare è allegata.

Tuttavia, senza mettere in parafrasi il testo della circolare, anticipiamo qui i contenuti salienti che riguardano il titolo di questa breve segnalazione, riportando il testo di porzione della nota operativa in parola.

“…Diverso discorso vale per la previsione del prelievo coattivo attribuita all’iniziativa del pubblico ministero dall’articolo 359 bis del Cpp, in particolare laddove la norma, al comma 2, prevede che nei “casi di urgenza” possa procedere coattivamente lo stesso pubblico ministero, onerato solo dal richiedere al giudice per le indagini preliminari, entro quarantotto ore, la convalida del proprio decreto autorizzato. Sotto questo profilo, si apprezza anzi la modifica qui introdotta con il nuovo comma 3 bis dell’articolo 359 bis del Cpp, laddove si facoltizza il pubblico ministero a disporre l’accompagnamento coattivo e/o l’esecuzione delle operazioni di prelievo [richiestone dalla polizia giudiziaria operante] anche “oralmente”, pur dovendo poi darne conferma per iscritto. Va piuttosto soffermata l’attenzione sulle attività che possono essere compiute “coattivamente”. La disciplina dei prelievi coattivi, in quanto derogativa dei principi costituzionali di cui all’articolo 13, va interpretata in modo rigoroso e non estensivo. Ciò significa che la predeterminazione per legge [imposta dall’articolo 13 della Costituzione] dei “modi” con cui può procedersi al prelievo coattivo [“prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale”] non è da ritenersi meramente esemplificativa, bensì tassativa. Onde non sarebbe legittimo imporre il “prelievo ematico” [non ricompreso espressamente tra quelli “autorizzati”], che, pure, in casi del genere, è lo strumento più affidabile per accertare l’alterazione psico-fisica indotta dall’abuso di alcool o di droghe. Questa è l’unica soluzione interpretativa rispettosa dell’articolo 13 della Costituzione, anche alla luce dei principi dettati dalla fondamentale sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 1996 n. 238, laddove si è affermato che il prelievo ematico comporta certamente una restrizione della libertà personale, quando se ne renda necessaria l’“esecuzione coattiva”, perché la persona sottoposta all’esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo, ed è una restrizione che non solo interessa la sfera della libertà personale, ma la travalica perché, seppur in minima misura, invade la sfera corporale della persona, pur senza di norma comprometterne, di per sé, l’integrità fisica o la salute (anche psichica), né la sua dignità, in quanto pratica medica di ordinaria amministrazione. Il prelievo ematico, quindi, non potrebbe essere imposto coattivamente per via giudiziaria, anche se, indubitabilmente, potrebbe essere utilizzato per dimostrare lo stato di alterazione il certificato medico relativo all’accertato tasso di alcool e/o alla presenza di tracce di stupefacenti nel sangue dell’interessato, se e qualora l’analisi del sangue sia stata effettuata dal personale ospedaliero, non a richiesta specifica degli agenti di polizia stradale, ma unicamente per motivi clinici ed a scopo curativo delle lesioni riportate dal predetto nell’ incidente stradale in cui questi sia stato coinvolto (cfr., tra le tante, Sezione IV, 17 luglio 2012, Maksucco). Due allora sono le conseguenze che ci sembrano ineludibili. La prima, è il prelievo ematico non potrebbe essere imposto “coattivamente” neppure attraverso il ricorso allo strumentario di cui al combinato disposto degli articoli 224 bis e 359 bis del Cpp. La seconda, concerne la disciplina di garanzia nel caso di prelievo ematico sollecitato al di fuori di specifiche ragioni sanitarie: in tal caso, in linea con la giurisprudenza più accreditata, deve ritenersi che, se i sanitari abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche ed a prelievo ematico, la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare l’analisi del tasso alcolemico e/o sulla presenza di principi attivi stupefacenti per via ematica presupporrebbe sempre l’avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, in mancanza del quale si configura una nullità a regime intermedio, non più deducibile, secondo le regole generali, [solo] “dopo la deliberazione della sentenza di primo grado”, alla stregua di quanto previsto dall’articolo 180 del Cpp, richiamato dall’articolo 182, comma 2, secondo periodo, del Cpp (di recente, Sezione IV, 23 ottobre 2015, Carminati; in precedenza, autorevolmente, Sezioni unite, 29 gennaio 2015, Proc. gen. App. Venezia in proc. Bianchi)”.

 scarica la circolare-trento-omicidio-stradale (1)

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