Omicidio stradale: quando è responsabile il conducente?

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omicidio-stradale-incidente-stradaleInvestimento di pedone a seguito del quale l’investito muore: quando lo si può definire omicidio stradale?

La Corte di Cassazione, con la sentenza 23 settembre 2016, n. 39474 fornisce degli importanti chiarimenti per la corretta definizione del fatto-sinistro stradale sul quale interviene l’organo di polizia e sul quale deve essere fornita una chiara interpretazione dei fatti.

Il conducente di un autoveicolo, percorrendo una strada extraurbana, investe un pedone mentre attraversava la strada, e ne cagiona la morte per le gravi lesioni riportate a seguito dell’urto: infatti, lo stesso urtato dal lato sinistro dell’autovettura veniva sbalzato nell’opposta corsia di marcia e qui investito da altra autovettura. Ciò in violazione delle norme sulla circolazione stradale ed in particolare omettendo di percepire tempestivamente la presenza del pedone, omettendo di porre in essere una tempestiva manovra eversiva verso destra in modo da evitare l’impatto e/o omettendo di tenere una velocità di guida adeguata.

La domanda è: questo fatto costituisce reato di omicidio stradale?

Il Tribunale di primo grado assolve l’imputato dal reato, la Corte di Appello lo condanna.

E la Corte di Cassazione a chi dà ragione?

In caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l’investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista nè prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.

In altre parole, è appena il caso di precisare che, quando una strada è costeggiata su entrambi i lati da case ed esercizi commerciali, il conducente di un’autovettura, pur non trovandosi nell’immediata prossimità di un attraversamento pedonale, deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e, quindi, tenere un’andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare di investirli. Insomma non è affatto eccezionale ed imprevedibile che, nelle vicinanze di un bar, qualcuno decida di attraversare anche in assenza di strisce pedonali o di un semaforo ed il conducente dell’autovettura deve tenere in debita considerazione tale eventualità.

Ciò consente di escludere che il conducente del veicolo possa andare esente da colpa.

 

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