Omicidio stradale e riflessioni giurisprudenziali, tra vecchio e nuovo.

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La novellata (L.41/2016) disciplina dell’omicidio stradale ci porta a leggere, in modo rinnovato la giurisprudenza che si va definendo, in questi tempi recenti, in ordine a vecchie casistiche di lutti conseguenti alla violazione di norme del codice della strada, per come, al tempo del fatto, disciplinati dall’articolo 589 comma 2 cp.

Andiamo, ad esaminare, come ha fatto la Suprema Corte di cassazione (sentenza n°21581 del 24 maggio 2016) il caso di un sinistro con esito mortale, verificatosi tra un autoveicolo (cui era stata contestata, nell’occasione sia la violazione dell’art. 145 che quella dell’art. 154 cds) ed un motoveicolo (che pare viaggiasse ad una velocità doppia rispetto a quella consentita e, forse, con fari spenti) il cui conducente resta ucciso nell’impatto.

La penosa vicenda si conclude, al secondo grado di giudizio con una condanna ad un anno di reclusione a carico della conducente dell’autoveicolo. Questa, tuttavia, insorge e ricorre in Cassazione per una serie di motivi, tra cui la mancata considerazione, da parte della corte di appello, della “prevedibilità” discutibile del sopraggiungere di un veicolo ad altissima velocità.

Queste le parole della Suprema Corte, che, cassa con rinvio la sentenza di condanna, e riapre la considerazione, nel merito, della predetta “prevedibilità:

“… é ormai consolidato l’orientamento della Corte di legittimità secondo il quale il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell’opposto principio secondo cui l’utente della strada é responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità ( …) Tale prevedibilità dev’essere però valutata non già in astratto, ma in concreto… Il criterio della prevedibilità in concreto si sostanzia nell’assunto che la prevedibilità vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma anche va ragguagliata alle diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto … Inoltre, considerato che le regole di cautela che nel caso di specie si assumono violate si presentano come regole “elastiche”, che indicano, cioé, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, é comunque necessario che l’imputazione soggettiva dell’evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito antigiuridico da parte dall’agente modello… Tali richiami giurisprudenziali, riportati al caso che ne occupa, pongono il problema della concreta prevedibilità ed evitabilità nelle condizioni date, da parte della ricorrente, dello sviluppo antigiuridico della sua condotta, anche in considerazione del fatto che la valutazione in concreto della prevedibilità non può, nella specie, prescindere dal fatto, pacificamente acclarato, che la vittima percorreva in orario notturno un’arteria urbana a 100-110 chilometri l’ora: ossia a una velocità più che doppia rispetto a quella consentita e sicuramente tale da rendere meno prevedibile, per gli altri utenti della strada, l’avvicinamento di un motociclo; ciò, com’è agevole comprendere, assumerebbe rilievo ancor più evidente nel caso in cui fosse accertato che il Q. procedeva a fari spenti e che la visibilità era effettivamente scarsa. Si manifesta perciò l’esigenza che, nella ricostruzione dell’accaduto, sia compiutamente chiarito l’aspetto della concreta possibilità, per la P., di avvistare il sopraggiungere del motociclo condotto dal Q.”.

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