Omissione di soccorso in caso di incidente stradale

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I giudici della Corte di Cassazione  con la sentenza n. 85 del 26 gennaio 2019 hanno ritenuto che integra il reato di “fuga”, la condotta di colui che, in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone, effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo.

LA VICENDA

Il conducente di un furgone si vedeva confermata, dalla Corte territoriale di Milano, la sentenza del Tribunale che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di mancato arresto e di omissione di soccorso in seguito a sinistro stradale e ritenuta la continuazione, non concessegli le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei. Il giudice di primo grado, invece, stante l’intervenuta rimessione della querela, aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di lesioni colpose originariamente contestato all’automobilista. Avverso tale provvedimento il conducente proponeva ricorso per cassazione, lamentando che i giudici della Corte territoriale nessun rilievo avevano  attribuito alla circostanza che a seguito dell’incidente, che causava unicamente la rottura dello specchietto retrovisore, si era fermato immediatamente, constatando che nessuno si era ferito, e che era stato costretto ad allontanarsi per sfuggire alla violenza della persona offesa e del figlio e del dipendente dello stesso. Pertanto, non si avvedeva di avere causato lesioni da schiacciamento al pedone apprendendo, solo al momento della notizia di reato, di avere causato involontariamente delle lesioni nel tentativo di fuggire via.   

LA DECISIONE

Gli Ermellini dichiarano il ricorso infondato dichiarandolo inammissibile in quanto il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire né l’identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell’incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica. Per la configurazione del reato di fuga è sufficiente la consapevolezza che si sia verificato un incidente riconducibile al proprio comportamento, e che l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi di danno, non potendo limitarsi a dedurli. La Corte ha confermato dunque, l’obbligo, per il soggetto coinvolto in un incidente stradale, di fermarsi per prestare soccorso e per garantire il proprio riconoscimento sancendo la necessità di procedere alla ricostruzione delle modalità del sinistro, partendo dall’identificazione di tutti coloro che ne siano rimasti coinvolti. Tale obbligo non è soddisfatto con una mera sosta momentanea, sul luogo del sinistro, se non avviene l’identificazione del soggetto né quella del veicolo. La sosta è opportuna per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime attività di indagine. L’obbligo di fermarsi opera anche se dal sinistro non siano scaturite lesioni alle persone, e opera anche se si tratta di un incidente con danni lievi ai veicoli.

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