Onere della prova tendente a dimostrare il nesso di causalità tra la cosa e l’evento lesivo a causa della strada dissestata per la richiesta di risarcimento danni.

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Onere della prova: spetta al genitore provare che l’infortunio subito dal figlio è avvenuto a causa della strada dissestata. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza della VI sezione civile, n. 1896 del 3 febbraio 2015 sottolinea che, in applicazione dell’art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia), spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato).
Tuttavia, tale onere probatorio presuppone che l’attore abbia fornito, a sua volta ed in via prioritaria, la prova della relazione tra l’evento dannoso e la cosa in custodia.

IL FATTO Il Tribunale ha accolto l’appello proposto da un Comune avverso la sentenza del Giudice di Pace, con la quale si vedeva condannato a corrispondere al genitore esercente la potestà sul figlio una somma a titolo di risarcimento dei danni sofferti dal minore per un sinistro accaduto a causa della strada dissestata.

Il Tribunale ha ritenuto non provata la dinamica dell’incidente, a causa dell’incertezza circa il luogo in cui questo si sarebbe verificato (specificato in citazione come «manto stradale», ma indicato in altri atti come marciapiede, cui pure si sarebbero riferite alcune delle fotografie in atti) e circa le modalità del fatto (impatto tra il capo del bambino ed il palo del cartello posto alla fermata dell’autobus, mentre le fotografie ritrarrebbero un altro palo). Avverso la sentenza il Comune proponeva ricorso denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., ritenendo che il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione sulla circostanza che in citazione era stato indicato come luogo, in cui il minore era caduto, il manto stradale, mentre in corso di causa sarebbe risultato che l’insidia si trovava sul marciapiede, nonché sul contrasto tra la dinamica esposta in citazione e quella emersa all’esito del giudizio incorrendo in travisamento di fatto. Il Comune avrebbe dovuto dimostrare che, dato lo stato dei luoghi, il fatto si sarebbe verificato per un movimento scomposto del minore: pertanto, il Tribunale avrebbe presunto come possibile il fatto del bambino, errando nell’applicare l’art. 2697 cod. civ. ed addossando all’attore l’onere di provare che il piccolo fosse invece tenuto per mano dal padre.

MOTIVI DELLA DECISIONE  Gli Ermellini hanno ritenuto il motivo infondato, in quanto non sussiste la lamentata violazione dell’art. 2697 cod. civ. E’ vero che, in applicazione dell’art. 2051 cod. civ., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l’attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l’evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. Nel caso de quo, il Tribunale aveva rigettato la domanda proprio perché attraverso un’indagine che ha riguardato tutti gli elementi emersi nell’istruttoria, ha escluso che fosse stata fornita la prova che il fatto in questione (la caduta del piccolo) fosse dipeso da un’anomalia della strada o del marciapiede. L’argomento riguardante il comportamento tenuto dal minore, pur utilizzato dal Tribunale, appare espresso ad abundantiam e non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, avendo il giudice fatto corretta applicazione del principio di riparto dell’onere della prova che consegue alla previsione dell’art. 2051 cod. civ..

 Mimmo Carola

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