Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili:
a) l’opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorchè sia mancata la notificazione dell’ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l’opposizione all’esecuzione ex articolo 615, codice procedura civile, allorchè si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617, codice procedura civile, qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione dell’opposizione, il codice della strada, all’articolo 204bis, prescrive che:
Articolo 204 bis
Ricorso in sede giurisdizionale
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e’ consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione e’ regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
E, in particolare, l’articolo 7, decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, per quanto riguarda la competenza territoriale, stabilisce che:
DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Art. 7
Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada
2. L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e’ stata commessa la violazione.
La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 4 settembre 2015, n. 17679, è intervenuta per definire la competenza territoriale del giudice in riferimento a una opposizione avverso una cartella esattoriale derivante da mancato pagamento di sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada.
Dagli atti emerge che l’opponente ha lamentato, principalmente, l’omessa notifica dei verbali di accertamento presupposti alla iscrizione a ruolo.
Secondo la costante giurisprudenza (da ultimo, Cass., Sez. 3, 29 gennaio 2014, n. 1985), l’opposizione alla cartella esattoriale, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione del codice della strada, ha natura recuperatoria del mezzo dell’opposizione a verbale qualora la parte deduca che la cartella costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli in ragione dell’omissione della notifica del processo verbale di contestazione.
Ne deriva che, nel caso di specie, competente a conoscere dell’opposizione è sempre il giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, come stabilito dalle citate disposizioni normative, e non quello del luogo di residenza dell’opponente.
di Marco Massavelli