OPPOSIZIONE ALLA CARTELLA ESATTORIALE

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Codice della strada. Opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c. Competenza territoriale del Giudice del luogo della commessa infrazione nel caso di mancata notifica del verbale.

Cass., sez. VI, 21/02/2012, n. 2531 
Il giudice territorialmente competente a decidere sull’opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., avverso la cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, è quello del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, ai sensi degli artt. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 204-bis cod. strada (nella rispettiva formulazione anteriore alla novella recata dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150). 
Di conseguenza, anche se l’azione è proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. la disciplina applicabile all’opposizione se proposta in funzione recuperatoria dell’opposizione al verbale di accertamento della violazione al codice della strada, segue le regole più sopra ricordate. 
E’, pertanto, competente il Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.va conformata a quella dettata per l’azione recuperata. 
Di conseguenza, se il ricorrente lamenta la mancata notifica del verbale presupposto, la procedura applicabile sarà quella della l. n. 689/81, con l’ulteriore conseguenza che il Giudice dovrà, d’ufficio, rilevare l’incompetenza per territorio del giudice adito.

Istruttore Direttivo presso Comune di San Nicola la Strada

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