Opposizione all’ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910.

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Il sistema della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall’applicazione del D.Lgs. n. 285/1992 può essere attivato anche con lo strumento dell’ingiunzione (fiscale) di pagamento prevista dal R.D. n. 639/1910.

Cass.  civ, sez. II, 15/09/2021, n. 24926 ha affrontato le questioni sottese alla titolarità della P.A. ad utilizzare detto istituto, nonchè delle “regole d’ingaggio” nel giudizio di opposizione.

Osserva il Collegio, che il r.d. 639/1910 delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi [detto di ingiunzione fiscale] che si pone quale alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario, nel giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere di
imperio della pubblica amministrazione, legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l’intermediazione dell’organo giurisdizionale.

Il giudizio di opposizione all’ingiunzione emessa dalla P.A. ai sensi del r. d. n. 639 del 1910 è, dunque, un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale [a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo] l’opponente assume la posizione dell’attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui grava l’onere della prova, il quale si atteggia con differenti modalità a seconda del diverso valore probatorio dei documenti prodotti a sostegno dell’ordinanza-ingiunzione; ne consegue che l’Amministrazione opposta, che riveste la parte di convenuta, può, nelle forme e nei termini all’uopo previsti, proporre domanda riconvenzionale.

In altri termini, l’ingiunzione è un atto idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza o meno della pretesa creditoria, di tal ché il giudizio di opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell’ingiuzione ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria.

Di conseguenza, nel giudizio di opposizione all’ingiunzione, l’amministrazione avanza una domanda consistente nel vedere riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato e, quindi, la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell’atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa sulla cui fondatezza il giudice è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, sulla base degli elementi di prova
addotti dall’ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto.

Sulla scorta di quanto osservato, risulta inammissibile l’opposizione di chi, cercando di rimettersi in termini per proporre eccezioni afferenti i verbali di contestazione di
violazioni al Codice della Strada notificati, non opposti, non pagati e divenuti titolo esecutivo.

E ciò in virtù della semplice circostanza che l’ingiunzione, quando preceduta da un avviso di
accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un’intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, in quanto il
verbale di contestazione non impugnato costituisce esso stesso titolo esecutivo.

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1 commento

  1. Buongiorno.
    Il sistema della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie può essere attivato anche con lo strumento dell’ingiunzione (fiscale) di pagamento prevista dal R.D. n. 639/1910 anche le altre violazioni amministrative?
    per esempio per sanzioni amministrative derivanti dalla legge sulla caccia ? (L.157/92 e/o L.R.26/93).
    Grazie

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