Orari apertura sale slot. – il sindaco pur avendo competenza in materia di orari di pubblici esercizi non può emettere un provvedimento che prevede una chiusura oltre le ore stabilite in Conferenza Unificata Stato-Regioni senza un’adeguata motivazione.

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Il Tar Lazio sez. II bis con sentenza n. 1460 del 5 febbraio 2019 ha annullato l’ordinanza del Sindaco di Anzio che regolamentava l’orario di apertura delle sale Slot,  ( ordinanza n.28/2018  cosi come modificata dall’ordinanza 48/2018) perché questa era stata adottata in difformità di quanto previsto dall’intesa raggiunta in conferenza Unificato Stato Regioni il 07/09/2017 in materia di orari di apertura delle sale slot.

Tale Intesa è stata adottata dalla Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015 – Legge di Stabilità per l’anno 2016 – il quale stabilisce che in sede di Conferenza Unificata siano definite le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie il gioco pubblico, i criteri per la loro distribuzione territoriale al fine di garantire migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede e di prevenire il rischio di accesso ai minori di età. Infatti la conferenza aveva stabilito tra le altre cose che: regioni ed enti locali avranno la facoltà di imporre distanze e di individuare punti sensibili, consentendo però “una equilibrata distribuzione nel territorio allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l’offerta di gioco pubblico sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata”. Nello specifico, i sindaci potranno decidere le fasce orarie di chiusura, fino a sei ore consecutive al giorno, imponendo la loro distanza da tutti i luoghi ritenuti sensibili, come scuole, chiese e oratori.

Le previsioni della Conferenza unificata sono state disattese dall’ ordinanza, posto che la limitazione complessiva giornaliera del funzionamento degli apparecchi da gioco è stata dal Comune determinata, a fronte delle 6 ore massime previste dall’Intesa, in 13 ore (in seguito alla rettifica della precedente ordinanza che stabiliva un blocco di 16 ore) e che nella definizione di tali misure non è stata in alcun modo coinvolta l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

A parere dei Giudici amministrativi questo limite poteva anche essere superato, nel caso concreto che vi fosse stata un’ istruttoria che ne giustificasse la proporzionalità degli effetti dell’ordinanza:– Manca la dimostrazione della massiccia presenza di affetti da ludopatia –Violazione art. 3 Cost. con esercenti comuni limitrofi – Eccesso di potere per mancata ponderazione degli interessi coinvolti nel procedimento – Erroneità dei presupposti in relazione alla indimostrata incidenza dell’orario di apertura degli esercizi rispetto ai fenomeni di ludopatia – Sviamento sotto il profilo dell’uso del potere di ordinanza conferito per motivi di ordine pubblico per la diversa finalità di disincentivare la fruizione degli apparecchi di intrattenimento e gioco.

Il TAR LAZIO con la sentenza emessa stabilisce che in attesa del decreto di recepimento, quanto  statuito dall’Intesa costituisce una regola procedurale, espressione del più generale principio di leale collaborazione, con la conseguenza che la sua violazione (come nel caso specifico) determina l’illegittimità del provvedimento adottato.

Tar Lazio sentenza 1460-2019 (1)

Ministero Interno circolare 6-11-2019 orari slot machine (1)

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