Provvedimento antimovida ed illegittimità dell’Ordinanza sindacale.

0
5

Siamo alle solite.

Pur nell’intento, lodevole per alcuni, di limitare gli eccessi della cd. movida attraverso l’adozione di Ordinanze Sindacali, il Giudice amministrativo ne dichiara puntualmente l’illegittimità.

E’ il caso del Tar Trieste, 09/12/2016, n. 551 che afferma che gli intenti cui il provvedimento tende, pure meritevoli di tutela, non siano riconducibili ai presupposti di legge per l’esercizio del potere disciplinato e previsto dall’articolo 54, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, ma possano e debbano essere perseguite con gli strumenti appositi che l’ordinamento appresta.

Di conseguenza, per ovviare alle «situazioni di scadimento della qualità urbana in una zona molto trafficata e qualificata quale snodo di entrata nella città» e a prevenire il «senso di disagio diffuso nella popolazione, generando così situazioni tali da determinare una sensazione di degrado e l’alterazione del decoro urbano», può e deve essere utilizzato altro mezzo che, nel caso di specie, potrebbe essere il Regolamento di Polizia Urbana.

Per il resto, nulla di nuovo. Per vietare lo stazionamento all’aperto, la consumazione di alimenti e bevande e la collocazione di materiale su suolo pubblico in una determinata area della città non può utilizzarsi lo strumento previsto dall’art. 54 D.Lgs. n. 267/00, che consente al Sindaco di intervenire con provvedimenti extra ordinem al solo fine «di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Tali non sono per il Collegio Triestino che ribadisce che  il potere di cui alla precitata disposizione normativa è un potere residuale e atipico, che, in quanto sottopone a tensione il principio di legalità degli atti amministrativi, può essere esercitato in presenza dei presupposti di legge, restrittivamente interpretati, non potendosi considerare tali  il divieto di stazionamento ed affini.

Meditate, gente, meditate.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui