Ordinanza di demolizione di immobile abusivo dopo tredici anni dalla sua realizzazione

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Le Ordinanze con le quali viene disposta la demolizione di immobili abusivi anche a distanza di diversi anni dalla contestazione dell’abuso, sono state oggetto di censura proprio in ragione del tempo trascorso, che anche a causa dell’inerzia dell’amministrazione, ha ingenerato in capo all’autore un affidamento incolpevole, riguardo al mantenimento dell’opera.

Tar Sicilia, sez. II, 13/01/2021, n. 118, confermando una recente decisione (Cons. Stato, sez. VI, 03/11/2020, n.6771 ), afferma che  il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino (Consiglio di Stato sez. VI, 03/11/2020, n.6771 ).

Non occorreva dunque nella specie che l’ordinanza fosse motivata riguardo alle ragioni di interesse pubblico che ne hanno suffragato l’adozione, sebbene fossero decorsi tredici anni dalla sua adozione.

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