Ordinanza di rimozione dei rifiuti a carico del proprietario dell’area (anche se è l’Anas).

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L’Ordinanza del Sindaco (sia pure ratificata) nei confronti del proprietario dell’area, nel caso di specie una strada, è legittima se preceduta da adeguato contraddittorio.

Il fatto che sia ormai pacifico che:

a. le Ordinanze ex art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 siano di competenza del Sindaco

b. se il destinatario è anche il proprietario dell’area ove è avvenuto lo sversamento, va rispettato il procedimento di cui al citato art. 192 TUA

tutto ciò non ha impedito, anche recentemente, che la giurisprudenza amministrativa ne abbia ribadito i principi.

Cons. Stato, sez. V, 10/03/2021, n. 2046, rammenta che, in generale, rientra nella competenza del Comune l’adozione degli atti ambientali in questione e, più ancora in dettaglio, è competenza del Sindaco la condanna agli adempimenti previsti per la bonifica del suolo da rifiuti abbandonati, trattandosi di norma speciale sopravvenuta all’art. 107, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Specifica, ancora, che in virtù dell’ art. 192, co. 3 cit., va ribadito come lo stesso possa essere indirizzato anche nei confronti del proprietario dell’area, pur non essendo quest’ultimo l’autore materiale delle condotte di abbandono dei rifiuti. La norma in questione – qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti – attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, e impone invece all’amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che – per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche – nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti.

Di conseguenza, nel caso di rifiuti abbandonati lungo la strada, assume rilievo ulteriore, in termini di responsabilità, i noti oneri di vigilanza, facenti capo all’ente titolare e gestore dei tratti di strada interessati, connessi alla pluralità di interessi pubblici rilevanti nel contesto interessato, relativi alla sicurezza della circolazione.

A fronte di tali oneri di vigilanza, la imputata responsabilità va ben oltre la presunta ed invocata responsabilità per fatti altrui, venendo ad interessare direttamente, in termini di colpa per negligenza sulla vigilanza, il ruolo dell’ente proprietario della strada, nel caso di specie l’Anas.

In proposito, la decisione in commento richiama alla previsione dell’art. 14 del codice della strada, a mente del quale “gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo….Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario”;

Il Collegio, al riguardo, rileva che tale norma integra una previsione normativa chiara nell’incentrare sul gestore del servizio stradale tutte le competenze relative alla corretta manutenzione, pulizia e gestione del tratto stradale, con le annesse pertinenze, potendo costituire pertanto il parametro normativo per l’individuazione del profilo della colpa ai fini dell’art. 192 cit.

Conseguentemente, l’Ordinanza è pienamente legittima laddove abbia individuato una responsabilità omissiva da parte dell’ente proprietario della strada ed abbia fatto precedere l’emissione del provvedimento dalla comunicazione di avvio del procedimento.

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