Ordinanza divieto cani nei parchi: annullamento (TAR Toscana)

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Con propria ordinanza, il Sindaco di un Comune toscano, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 50, d.lgs. n. 267/2000, disponeva il divieto di accesso di cani, anche accompagnati dai rispettivi conducenti, ad un parco pubblico, essendo stata riscontrata “la presenza di numerosi escrementi canini in ambito urbano comunale”. Un’associazione protezionistica, com’era prevedibile, impugnava tale atto chiedendone l’annullamento, previa sospensione. L’istanza di sospensione veniva respinta, ma arrivata la causa al merito, la decisione di fase cautelare veniva capovolta, realizzandosi, ancorché tardivamente l’annullamento della gravata ordinanza, con sentenza “Tar Toscana, sez. I, sentenza 16 maggio 2017, n. 694”.

Rivedendo con una più approfondita ponderazione quanto ritenuto con l’ordinanza cautelare il Collegio dichiara la legittimazione a ricorrere dell’associazione, ed annulla sulla base dei consueti motivi che –comunemente- si raccolgono nello scrutinare la giurisprudenza in materia.

In relazione all’insussistenza dei presupposti dall’art. 50, co. 5, d.lgs. n. 267/2000 (versione antecedente al D.L. n°14/2017) il TAR gigliato rimarca che “la norma in parola che il sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale”. La disposizione è pacificamente interpretata nel senso che l’esercizio da parte del sindaco di tale potere extra ordinem presuppone il requisito della necessità di un intervento immediato, al fine di rimuovere uno stato di grave pericolo per l’igiene e/o la salute pubblica e caratterizzato da una situazione eccezionale e/o imprevedibile da fronteggiare per mezzo di misure straordinarie di carattere provvisorio e, pertanto, non adeguatamente contrastabile tramite l’utilizzo degli ordinari mezzi di carattere definitivo previsti dall’ordinamento giuridico (tra le più recenti, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 5 novembre 2015 n. 746; T.A.R. Campania, sez. III, 1 giugno 2015 n. 3011; T.A.R. Lombardia, sez. III, 15 dicembre 2014 n. 3039). Si è altresì rilevato che, in quanto derogano al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, le ordinanze contingibili e urgenti impongono la precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l’uso di strumenti “extra ordinem”, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 13 febbraio 2015 n. 455). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, oltre a non recare alcuna indicazione in ordine ai suoi limiti temporali di efficacia, non appare sorretto da una adeguata istruttoria in ordine all’esistenza effettiva di un’emergenza sanitaria o di igiene pubblica, tale evidentemente non potendo considerarsi la mera rilevazione di “escrementi canini in ambito urbano comunale” Per completezza d’argomentazione, pur non costituendo motivo di ricorso, va rilevato che, come evidenziato dalla ricorrente nella sua memoria conclusiva, la Regione Toscana, con la legge n. 59/2009 ha disciplinato la “tutela degli animali” da affezione, stabilendo all’art. 19 che “ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali”. Stabilendo al secondo comma che è vietato l’accesso ai cani solamente “in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree gioco per bambini, qualora a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto”. Ne discende, per le ragioni esposte che il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell’atto impugnato”.

Com’è d’uso e necessità, le spese del giudizio seguono la soccombenza, restando liquidate in € 1.500,00, oltre spese generali e IVA. Somme che il Comune soccombente, ai sensi dell’art. 133 DPR n. 115/2002, provvederà a riversare, “oltre a quelle prenotate a debito, in favore dello Stato”.

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