La lotta alla ludopatia, soprattutto avuto riguardo agli effetti sui minorenni passa anche attraverso la disciplina degli orari di apertura e al divieto di apertura dei locali in prossimità di scuole.
Un’Ordinanza emessa ai sensi del comma 7° dell’art. 50 TUEELL introduce un nuovo regime degli orari di apertura delle sale giochi autorizzate in base al TULPS e del funzionamento degli apparecchi con vincita in danaro, stabilendo, a modifica di quanto stabilito dal Consiglio Comunale, che detti orari sarebbero stati articolati non più dalle 10.00 sino alle 24.00, bensì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
Una delle società che gestisce le sale giochi del Comune impugna il provvedimento sul presupposto che non sarebbe rispettoso del cd. principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, imponendo una limitazione di orario che non avrebbe alcuna efficacia nel contrasto al fenomeno della ludopatia, sol che si pensi alla possibilità da parte di chi ne è affetto, di spostarsi nei comuni limitrofi dove le limitazioni in parola non sono state introdotte, nonché alla possibilità di adottare soluzioni alternative, quali potrebbero essere gli interventi repressivi delle forze dell’ordine.
Il Consiglio di Stato, con sent. n. 2519 del 13/06/2016 ritiene, invece, che le critiche e le alternative prospettate dalla parte ricorrente si risolvono in generiche affermazioni, non essendo supportate da alcuna analisi seria sulla ludopatia nel territorio comunale, e vanno quindi considerate affermazioni di indimostrata efficacia, inidonee a porre in discussione tanto la proporzionalità quanto la ragionevolezza del mezzo (rimodulazione dell’orario) rispetto al fine (contrasto alla ludopatia), soprattutto se si argomenta in termini di obiettivo da raggiungere che è quello del disincentivo, piuttosto che quello dell’eliminazione del fenomeno che viene affrontato, la cui complessità non è revocabile in dubbio, e per il quale non esistono soluzioni di sicuro effetto. di più, non vi è neppure lesione dell’art. 7 L. n. 241/90, in quanto il provvedimento non riguarda soltanto la sala gestita dalla società appellante ma tutte le sale dove si pratica il gioco d’azzardo, così come appaiono generiche le affermazioni sull’apporto collaborativo che si sarebbe potuto fornire se fosse stato consentito di partecipare al procedimento.
In ultimo, il nuovo orario di apertura e gestione delle sale giochi (con Ordinanza Sindacale) non è certamente in contrasto con il richiamato principio della proporzionalità, non travalicando l’introdotta riduzione complessiva dell’orario il limite regolamentare di apertura già previsto, essendo quest’ultimo un limite massimo, con il quale tale riduzione è ex sé compatibile.
Classica notazione a margine: l’art. 50, comma 7, del d.lgs. 267/2000, correttamente utilizzato dal Sindaco, attribuisce il potere di emettere provvedimenti finalizzati alla tutela della salute dei cittadini e dei minori in particolare, essendo quest’ultimi i soggetti maggiormente attratti dagli apparecchi che consentono vincite in danaro, e quindi a rischio di dipendenza da tale tipo di gioco.