Ordinanze contingibili e urgenti. Nessuna discrezionalità indeterminata.

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L’utilizzo dell’Ordinanza contingibile e urgente appare il sistema più semplice e prontamente utilizzabile per la tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

Solo che, come al solito, la giurisprudenza amministrativa continua a bacchettare i Sindaci che, incuranti dei numerosissimi moniti contenuti nelle sentenze di annullamento, continuano ad emetterne nelle materie più varie.

Oggi diamo conto di un immobile, versante in asserito stato di totale abbandono e con gravi problemi sotto il profilo igienico-sanitario, per cui un Sindaco ha ingiunto loro di provvedere alle attività di rifacimento e manutenzione dell’immobile, specificamente indicate nell’ordinanza, al fine di salvaguardare, tutelare e preservare la sicurezza ed il decoro urbano.

Il TAR Campania Napoli, sez. V, 04/11/2019, n. 5199 ha ribadito che, sulla base del vigente quadro normativo, ai Sindaci non è concessa una discrezionalità indeterminata nell’ambito delle scelte amministrative aventi conseguenze sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrate.

I poteri extra ordinem del Sindaco, infatti, non possono in alcun caso “deviare” dai principi ordinamentali che costituiscono presupposto per l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana. In particolare, la possibilità di utilizzo, in via del tutto residuale, di tale strumento straordinario, recando con sé l’inevitabile compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli aventi un contenuto tipico e indicati dalle legge, impone il rigoroso rispetto di precisi presupposti, la cui ricorrenza l’Amministrazione è tenuta ad appurare attraverso un’accurata istruttoria, nel rispetto dei limiti di carattere sostanziale e procedurale, non giustificandosi, altrimenti, la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi.

Secondo il Collegio  l’assunto motivazionale alla base del provvedimento gravato è stato supportato da mere presunzioni ed indimostrate asserzioni, limitate alla sola e circoscritta esigenza di ovviare ad un ipotetico “stato di totale abbandono dell’immobile e di gravi problemi sotto il profilo igienico sanitario” (peraltro comune a numerosi immobili presenti sul territorio comunale) in assenza di alcun approfondito accertamento istruttorio.

In conclusione, l’adozione di un provvedimento extra ordinem presuppone necessariamente il puntuale accertamento della sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per la incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva. Ciò a seguito di un’approfondita istruttoria con adeguata motivazione circa il carattere indispensabile degli interventi immediati ed indilazionabili imposti a carico del privati.

TAR_Campania_5199_2019

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