Ordinanze contingibili: il decorso del tempo non consuma il potere.

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Ordinanze contingibili: il decorso del tempo non consuma il potere.

L’emanazione di un’ordinanza contingibile ed urgente presuppone l’esistenza di una situazione eccezionale ed imprevedibile: tale presupposto, tuttavia, va interpretato nel senso che rileva non la circostanza (estrinseca) che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza (intrinseca) della necessità e dell’urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità, che, soprattutto, dall’imputabilità se del caso perfino all’Amministrazione stessa della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere. In definitiva, cioè, il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, “perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell’attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l’immediatezza dell’intervento urgente del Sindaco va rapportata all’effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell’ordinanza” (cfr. T.A.R. per la Campania, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 678; Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7411; id., 28 settembre 2009, n.5807). A ben guardare, la circostanza che la situazione di pericolo perduri da tempo può addirittura aggravare la situazione di pericolo, come peraltro accaduto nel caso di specie, secondo quanto rilevato dai Vigili del fuoco.

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