Ordinanze sindacali fondate sulla necessità di proteggere il decoro: pronta annullabilità.

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Il Sindaco di Carpineto Romano, “considerato la necessità e l’urgenza di provvedere a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica”, ha ordinato ad alcuni cittadini “di provvedere immediatamente dopo la notifica della presente ordinanza a rimuovere gli ostacoli all’accesso della scalinata….ripristinando il pubblico transito ed al fine di consentire le attività di manutenzione e verifica da parte del personale del Comune” preavvisando che “in caso di inottemperanza si potrà provvedere d’ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi” ed incaricando il Comando della Polizia Locale e l’UTC dell’esecuzione dell’ordinanza, eseguita immediatamente dall’Amministrazione, e di tutti gli atti del sottostante procedimento amministrativo, presupposti, preordinati, preparatori, connessi e conseguenti.

Tale ordinanza veniva gravata innanzi al TAR del Lazio (Roma Sez. II bis) che, con Sentenza del 17-12-2018, n. 12276, stabiliva l’illegittimità di tale ordinanza per le seguenti motivazioni:

“per costante giurisprudenza (cfr. T.A.R. Napoli, sez. VII, 22 febbraio 2017, n. 1065) l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l’emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell’accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l’urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile (Cfr. anche TAR Lazio, Roma, sez. II, 27 maggio 2016 n. 6201; Cons. St., sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697); nella fattispecie il provvedimento impugnato richiama quale base normativa principalmente l’articolo 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 2000 che attribuisce al sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica o anche per l’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente, del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti; ritenuto che la chiusura di una scalinata con impedimento del pubblico transito non configura una situazione di pericolo, di grave incuria o di degrado del territorio, tale da giustificare l’adozione di un provvedimento contingibile e urgente; ne consegue il difetto dei presupposti per l’adozione del provvedimento atipico, avendo apprestato l’ordinamento altri strumenti per intervenire correttamente, nel rispetto delle regole sul procedimento amministrativo e, più in generale, del principio di legalità, a tutela degli interessi pubblici coinvolti, mediante il confronto delle ragioni pubbliche con gli interessi privati attinti dall’azione amministrativa”.

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