Osservazioni al quesito: Violazione art. 9 Tulps – Sanzioni

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Osservazioni al quesito: Violazione art. 9 Tulps – Sanzioni

E’ pervenuta, da parte di R. D. M., presumo un operatore di P. M. o altra forza di Polizia (nella nota non si è qualificato), la seguente osservazione che testualmente riporto:

“Colgo l’occasione per segnalarvi che nell’articolo quesito-violazione-art-9-tulps-sanzioni/
indicate come sanzione il 17 bis mentre in questo caso è quella del 17 tulps (quindi penale) visto che la violazione del 17 bis c. 2 (rif. all’art. 8 o 9 tulps) va sempre coordinata con il 17 bis c. 1.
Poichè nè l’art. 8 nè l’88 sono autonomamente inclusi e sanzionati nel 17 bis c.1., ne consegue che la violazione di prescrizioni ex art. 9 tulps riferite ad una licenza 88 tulps o 88 tulps – vlt sono sanzionabili ex art. 17 tulps.
Cordiali saluti R. d. M.”

Risposta

Fornisco risposta alle osservazioni sopra esposte, seguendo l’ordine del quesito.

  • Si ribadisce che la violazione dell’art. 9 del tulps è sanzionata ai sensi dell’art. 17-bis, comma 2, Tulps, come espressamente stabilito da quest’ultimo articolo e che, qui di seguito, si trascrive: 17-bis, comma 2. “La stessa sanzione (indicata al comma 1 del 17-bis) si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.”;
  • Concordo con te per il fatto che la violazione di cui agli artt. 8 e 9 va sempre coordinata con il 17-bis, comma 1, ed è quello che viene fatto. Infatti gli artt. 8 e 9 stabiliscono che coloro che hanno ottenuto licenze per gli artt. Indicati al comma 1, devono osservare precisi obblighi e prescrizioni impartiti dall’autorità che ha provveduto al rilascio.

E’ di tutta evidenza che la mancata osservanza di tali obblighi e/o prescrizioni comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dal comma 2;

  • Devo, purtroppo, ancora contraddirti in ordine alla sanzione per la violazione dell’art. 88 Tulps; per la violazione delle disposizioni stabilite da detto articolo non trova applicazione l’art. 17 Tulps.

Ma, andiamo con ordine. Il citato articolo 88 stabilisce che l’esercizio della raccolta scommesse e raccolta di giochi pubblici con vincita di denaro è soggetto a licenza rilasciata dall’Autorità di Pubblica sicurezza (Questura – Commissariati di zona), rilasciata a coloro che sono titolari di concessioni o autorizzati dal Ministero Economia e Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – Aams – fino al 1 dicembre 2012).

Coloro che esercitano tale attività, in mancanza della predetta licenza 88 Tulps, sono soggetti a denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4-bis, con sanzione penale dell’arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda non inferiore a € 516,00.

4)   Un ultimo chiarimento, infine, in ordine all’applicazione dell’art. 17 Tulps.

Il comma 1 stabilisce, molto chiaramente, che fatte salve le sanzioni previste dall’art. 17-bis, di carattere amministrativo-pecuniarie, tutte le violazioni del Tulps per le quali non  è stabilita già una sanzione penale o amministrativa, ovvero non provvede direttamente il codice penale, sono punite con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 206,00.

Orbene, da quanto detto ed a maggior chiarimento, si evidenzia, come esempi, che le violazioni dell’artt. 8 e 9, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come espressamente previsto dall’art. 17-bis, mentre la violazione dell’art. 88 è punita penalmente con la norma precisa indicata al precedente punto 3, mentre la violazione dell’art. 57 è punita dall’art. 703 del Codice penale.

La sanzione stabilita dall’art. 17 viene, quindi, applicata solo quando le norme violate non sono dotate di propria sanzione autonoma.

Per la violazione, ad esempio,  dell’art. 110, comma 1, che obbliga l’esposizione nelle sale gioco e sale bigliardo della tabella dei giochi vietati, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dal Comune, nel Tulps non è stabilita alcuna sanzione e, pertanto, è punita dallo stesso art. 17 con sanzione penale.

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1 commento

  1. Mi scusi ma la sanzione per la violazione dell’art 9 non è amministrativa,in relaz6all’art 17bis c.2, solo quando si riferisce ad una della licenze di cui all’art 17bis c.1 come chiaramente indicato nel citato art 17bis c.2

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