Pagamento dei verbali, home banking, circolare del 14 gennaio 2016 ed ingiustizia diffusa.

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Circolare Ministero dell’interno sul “pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del Codice della Strada, mediante bonifico bancario e strumenti elettronici di pagamento” Prot. 300/A/227/16/127/34, del 14 gennaio 2014.

In ordine alla predetta circolare, ritengo che il ministero stia, magari involontariamente, generando un problema più grosso di quello che voleva risolvere.

Il problema che voleva risolversi era il seguente:

La somma dovuta a titolo di Pagamento in Misura Ridotta (casistica 5 gg., decurtazione dell’importo del 30% rispetto al minimo edittale) o a titolo di Pagamento in Misura Minima (casistica 60 gg., pagamento minimo edittale) può essere pagata: in contanti direttamente presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore; tramite conto corrente postale o bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. Con il diffondersi di strumenti di pagamento elettronico, quali ad esempio i servizi cosiddetti di home banking o online banking, che richiedono l’intermediazione di soggetti autorizzati dalla Banca d’Italia a prestare attività di pagamento, si pone in problema di sapere quando un pagamento possa considerarsi idoneo ad avere effetto estintivo corrispondendo, entro il rispettivo termine che il caso richieda, l’intero importo dovuto. In altri termini, dato che alla scadenza dei termini si verificano effetti diversi che rendono il pagamento tardivo non più idoneo all’estinzione dell’illecito, è importante sapere qual è il momento in cui l’Amministrazione deve tenere da conto per stabilire se il pagamento stesso sia stato tempestivo o tardivo.

Ammirevole intento, quindi, quello del ministero. Intento che, tuttavia, può portare, in relazione alla risposta al quesito, ad effetti paradossali.

 

La risposta al quesito è la seguente:

“il pagamento in contanti, su strada o presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, nonché tramite conto corrente postale, ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dalla data in cui il versamento è stato eseguito; nei pagamenti tramite conto corrente e bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento elettronico, l’effetto liberatorio per il pagatore, e quindi la definizione del verbale, si ha alla data di accredito dell’importo sul conto dell’organo di polizia stradale”.

Quindi, l’organo o ufficio da cui dipende l’agente accertatore dovrà “prendere per buono” il pagamento fatto mediante home banking (et similia) solo dal momento in cui le somme saranno state rese, per lui, disponibili, sul conto corrente; ciò almeno stando alla circolare del 14 gennaio 2016.

Il problema generato dalla soluzione.

Questa soluzione genera una distonia rilevantissima rispetto al pagamento mediante bollettino postale, atteso che, in questo caso, il versamento ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dal timbro apposto da Poste, con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito[1], mentre negli altri casi l’effetto liberatorio non si realizza nel momento in cui si dispone il pagamento, ma nel successivo momento in cui il pagamento venga, dall’istituto bancario, accreditato e reso disponibile per il beneficiario.

Così, esiste –ad eccezione che per quanto attenga ai pagamenti fatti presso gli uffici postali- uno spazio temporale intermedio, corrente tra il momento del pagamento ed il momento della disponibilità per il beneficiario che, secondo la circolare in commento, deve gravare sull’obbligato e non sul beneficiario.

Questo “spatium temporis” è anche di durata incerta, in quanto attiene ai tempi di incasso dei bonifici ed alla solerzia con cui l’istituto bancario attende al suo obbligo. Per capire quali siano i tempi di incasso di assegni e bonifici occorre guardare alla direttiva europea 2007/64/CE sui Servizi di Pagamento (meglio nota come PSD Paymente Service Directive). La “PSD” riguarda tutti i servizi di pagamento (Bonifici, RID, RiBa, bollettini bancari, etc.), in Euro e nelle altre valute degli Stati Membri dell’UE. I bonifici nazionali e i bonifici all’interno dei paesi aderenti alla direttiva PSD hanno seguenti tempi di esecuzione: in particolare, se in Euro, saranno eseguiti entro un giorno lavorativo quando disposti su canali a distanza ed entro due giorni lavorativi quando disposti su un ordine cartaceo. Per i fondi ricevuti da altra banca, la data di disponibilità e la data valuta applicata al conto corrente coincideranno sempre con la stessa data in cui è avvenuto l’accredito dei fondi sul conto della Banca. Le Banche non avranno la possibilità, anche volendo, di anticipare la data valuta del beneficiario; al massimo possono, su richiesta, far sì che il beneficiario ottenga la stessa data valuta del giorno della disposizione, attraverso la predisposizione di un bonifico urgente da eseguire entro lo stesso giorno lavorativo in cui viene preso in carico l’ordine.

In buona sostanza, i pagamenti delle sanzioni stradali effettuato con bonifici hanno un ritardo, in termini di disponibilità per il beneficiario, di almeno un giorno (due se si tratta di bonifico disposto allo sportello bancario) rispetto al pagamento che avvenga facendo uso del bollettino postale. Questo ritardo –ad avviso di chi scrive- viene ingiustamente spostato sulle spalle dell’obbligato e genera un nuovo vantaggio per Poste Italiane rispetto agli altri operatori bancari.

Insomma, è un po’ come la regola della posta raccomandata che: se effettuata presso Posteitaliane, genera il diritto del mittente di considerare assolto l’obbligo recettizio, nel termine di consegna dell’atto all’ufficiale postale; se effettuata con altri operatori postali determina l’assolvimento dell’obbligo recettizio solo in ricorrenza della data di effettiva ricezione.

Pino Napolitano

Pino Cosenza 2015 2

cirolare Mininterno 14 gennaio 2016, effetti liberatori del pagamento.

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[1] Art. 4, comma 6, del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144

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