Pagamento in misura ridotta. Ritardo nel pagamento. Conseguenze.

0
127

Pagamento in misura ridotta. Ritardo nel pagamento. Conseguenze.

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il pagamento in misura ridotta è consentito, ai sensi dell’art. 202, comma 1, del codice stesso, entro i sessanta giorni dalla contestazione. Pertanto, ove l’adempimento avvenga in data successiva allo spirare del termine indicato, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione, a norma dell’art. 203, comma 3, del medesimo codice, mentre la somma pagata in ritardo va trattenuta come acconto sul totale (Cass. civ. Sez. II Ord., 05/06/2018, n. 14368).

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui