Partita chiusa per la notifica differita del verbale (storie meneghine di notifica tardiva)

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Il Comune di Milano ci ha provato a difendere la prassi distorta, messa in campo dalla sua Polizia Locale, di notificare, fuori dai termini di legge, i verbali accertati mediante dispositivo di misuratore di velocità. Tale tentativo è stato realizzato ricorrendo fino alla Cassazione, contro una sentenza, resa in grado di appello, dal Tribunale di Milano, che aveva confermato come non fosse lecito far decorrere il termine per la notifica del verbale dal momento in cui il personale avesse visionato i fotogrammi inerenti la violazione, in luogo che dal momento di consumazione dello stesso illecito.

La Suprema Corte, Sezione VI, con sentenza n°7066 del 21 marzo 2018, ha tuttavia rigettato il ricorso, confermando gli assestamenti consolidatisi in fase di merito.

La teoria dell’ “istruttoria complessa” non è stata condivisa dagli ermellini che hanno osservato come, in materia di codice della strada “il momento dal quale decorre il termine per la notifica del verbale non può che coincidere con quello dell’effettivo accertamento dell’infrazione …salvo che ricorra l’ipotesi prevista dall’ultima parte del citato art. 201, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell’Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile (per tutte, Cass. 25/03/2011, n. 6971; Cass. Sez. U. 09/12/2010, n. 24851);… la ratio che sorregge l’ipotesi residuale, e giustifica la decorrenza del termine dal momento in cui l’Amministrazione sia posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza, è invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore (tardiva trascrizione trasferimento della proprietà del veicolo; omissione di comunicazione del mutamento di residenza), ma non quando, come nella specie, la difficoltà è connessa all’attività dell’Amministrazione, chiamata a gestire un numero elevato di violazioni registrate dai rilevatori di velocità, posto che l’effettività dell’azione dell’Amministrazione non può mai realizzarsi attraverso la compressione del diritto di difesa del trasgressore;…” .

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