L’apertura di un passo carrabile è disciplinata dall’articolo 22, codice della strada, che impone il rilascio di preventiva autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada. Come è noto, per passo carrabile si intende (articolo 3, comma 1, n. 37), codice della strada), l’ accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. Le concrete modalità di realizzazione e manutenzione degli accessi, ed in particolare dei passi carrabili, sono stabilite nel regolamento di esecuzione c.d.s. In particolare, l’articolo 46, regolamento c.d.s., al comma 2, prescrive che il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
b) deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- c) qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale.
La vicenda trattata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 380, del 2 febbraio 2016, riguarda un’autorizzazione ad un passo carrabile necessario per collegare con la strada pubblica (attraverso portone-cancello d’ingresso) un cortile interno al palazzo su cui affacciano dei box.
Il Comune emanava un provvedimento di revoca dell’autorizzazione in ragione della mancata osservanza della prescrizione, inserita nel permesso revocato quale condizione dello stesso, di dotare il cancello di un dispositivo di comando automatico ai sensi dell’art. 46, regolamento di esecuzione c.d.s.
Nel caso oggetto del giudizio, il passo carraio è arretrato e, in base alla norma, secondo gli istanti non è necessario installare il cancello automatico. Per stabilire concretamente la legittimità o meno del passo carrabile, è necessario verificare:
- se il cancello è arretrato, ed in che misura, o meno rispetto alla carreggiata cui da accesso;
- in caso affermativo, se l’arretramento presenta uno spazio sufficiente, ivi compreso l’attraversamento del marciapiede, alla fermata del veicolo in modo non creare pericolo per la circolazione veicolare sulla strada;
- se la strada dalla quale si accede al passo è a fondo chiuso e la entità del traffico veicolare su di essa è molto scarsa.
Sulla scorta di tali elementi, il Consiglio di Stato ha statuito che, per quanto di interesse per la decisione, l’articolo 46, comma 4, regolamento di esecuzione c.d.s. stabilisce che qualora l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile deve essere realizzato (oltre che nel rispetto delle condizioni previste dal comma 2) in posizione arretrata rispetto alla strada e se ciò non sia realizzabile per oggettive impossibilità costruttive possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli.
I provvedimenti impugnati hanno ritenuto il sistema di automazione del cancello necessario per le possibili problematiche del transito in uscita sulla via pubblica, che altrimenti determinerebbe inoltre una eccessiva saturazione dei gas di scarico in danno sia alle abitazioni servite dal passo che di una vicina scuola materna., ritiene quindi il Collegio che la prescrizione del cancello automatico sia certamente ulteriore rispetto alla “ratio” evidente della prescrizione di arretramento, atteso che la riferita norma impone chiaramente il cancello automatico nella sola evidente alternativa ipotesi che sia impossibile rispettare la norma dell’arretramento del passo e ciò nell’altrettanto evidente “ratio” che in caso di non arretramento il veicolo staziona sulla via pubblica arrecando intralcio e pericolo, mentre l’arretramento evita tale situazione.
E’ perciò del tutto evidente che la presenza di uno spazio di circa sei metri di marciapiede rende l’imposizione del cancello automatico non necessaria al fine di realizzare l’interesse protetto dalla disposizione. Questo è infatti individuato, dalla prima parte del comma 4 dell’art. 46 del regolamento, nella necessità che l’accesso carrabile sia realizzato “in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale”.
Non appare infatti ragionevole sostenere la necessità di un accesso più rapido una volta che le esigenze di sicurezza siano assolte dalla presenza di un idoneo spazio di fermata che tenga sgombra la sede stradale pubblica nel corso della manovra di accesso.