Falsificazione della patente rilasciata da uno Stato estero: per essere perseguibile è necessario verificare che il documento falsificato ed esibito all’organo di polizia durante un controllo di polizia stradale sia idoneo ad essere ritenuto come valida abilitazione alla guida in Italia, se fosse un documento vero.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 8901, del 4 marzo 2016.
Da un punto di vista operativo è opportuno considerare che la falsificazione non grossolana, e quindi penalmente rilevante, della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli articoli 477 e 482 codice penale, qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come fissate dagli articoli 135 e 136, codice della strada.
CODICE PENALE
Art. 477.
Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 482.
Falsità materiale commessa dal privato.
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Non sussiste la rilevanza penale, e quindi il fatto non è penalmente perseguibile quando la falsificazione è grossolana, in quanto si realizza la situazione del c.d. “reato impossibile”, di cui all’articolo 49, comma 2, codice penale, che stabilisce che “La punibilità è esclusa quando, per l’inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di essa è impossibile l’evento dannoso o pericoloso“.
La falsificazione non integra il reato contestato anche nel caso in cui il documento non abbia alcuna validità nel territorio italiano, ne’ sotto il profilo della legittimazione alla guida di autovettura, ne’ tanto meno sotto il profilo della identificazione della persona.
Per cui se il documento falsificato esibito non ha le caratteristiche del documento di guida, idoneo ad autorizzare la conduzione di veicoli sul territorio nazionale, non potrà considerarsi documento rilevante ai fini del reato di falsificazione, in quanto non può considerarsi un documento valido