Patente scaduta e veicolo sprovvisto di copertura assicurativa

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Veicolo sottoposto a sequestroIl Tribunale di Firenze, con una sentenza, a mio avviso, profondamente criticabile  (Sez. I, Sent., 18-11-2014 Giudice dr. Castriota), mette confusione in una materia che stava trovando corretti assestamenti, frustrando l’impegno degli operatori di Polizia Municipale, seriamente determinati a non subire gli effetti ridicolizzanti posti dalla circolare del Ministero dell’interno del 1° agosto 2014, in tema di affidamento dei veicoli in stato di sequestro o fermo amministrativo.

Il personale della P.M. di Vicchio contesta ad un tizio la guida con patente scaduta di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa; conformemente alle indicazioni della predetta circolare, ai sensi dell’art. 193 CdS il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo viene affidato in custodia allo stesso trasgressore. Come la sentenza stesso evidenzia: “Gli agenti annotavano sul verbale di sequestro il chilometraggio dell’autovettura di 90872 Km e apponevano, sul lato conducente, i sigilli costituiti da uno spago con un piombino riportante lo stemma del Comune di Vicchio e due cartelli sul parabrezza anteriore e posteriore con l’iscrizione “veicolo sottoposto a sequestro amministrativo”. Inoltre, il personale del predetto Comando, si faceva parte diligente nell’andare a controllare se lo stato di custodia fosse stato conservato, compiendo un sopralluogo -nei giorni successivi- presso il luogo di custodia e rilevando che “l’autovettura era priva di sigilli e il contachilometri riportava un chilometraggio superiore di 63 chilometri rispetto a quello rilevato” al momento dell’affidamento.

Come è naturale che fosse, al prevenuto venivano contestati sia il reato di cui all’articolo 334  che quello contemplato dall’articolo 349 del codice penale.

Per quanto possa valere, plauso e lodi per la professionalità di questi operatori, a profusione. Azione seria, professionale, attenta, mirata alla protezione di un fine di alto profilo, con applicazione di quell’ingegno positivo utile alla tutela della sicurezza della collettività.

Purtroppo il mio plauso vale poco, specie se il giudice manda assolto da entrambi i reati, l’infedele affidatario.

Le motivazioni della sentenza con cui viene frustrato questo meritorio lavoro sono fumose e ci si augura che la Procura della Repubblica voglia appellare.

Quanto al primo reato, il giudice sostiene che “In sostanza, la condotta di circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e’ ormai mero illecito amministrativo ex art. 213 cit. sia che venga commessa dal custode o custode- proprietario, sia che venga commesso da un soggetto privo di tale qualifica”. Ciò è impreciso se non fuorviante, posto che la giurisprudenza distingue attentamente la condotta del custode da quella di chi circoli con veicolo sottoposto a sequestro.

Se possibile, ancora peggiore è la motivazione assunta per mandare esente il prevenuto da pena, quanto all’articolo 349 cp: “Nel caso in esame l’apposizione di uno spago e dei cartelli non può considerarsi equivalente ai sigilli che non risultano apposti perché si tratta di un vincolo distinto da quello rappresentato dal cartello di segnalazione, vincolo che può essere apposto soltanto in caso di necessità (cfr. Cass. Pen. 20869/12). Una recente pronuncia della Suprema Corte ha ritenuto “E’ configurabile il reato di violazione di sigilli di cui all’art. 349 del codice penale anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l’uso illegittimo della cosa, essendo questa finalità ricompresa nel dettato della norma che richiama quella di assicurare la conservazione o la identità della cosa (Nel caso di specie violazione di sigilli apposti a ciclomotore sottoposto ex art. 214 comma 1 a fermo amministrativo).Non configura, al contrario il reato di cui all’art. 349 c.p. l’ipotesi del sequestro del veicolo ex art. 213 del codice della strada, dal momento che in tale situazione è prevista la mera apposizione di un segnale visivo dello stato di sequestro e non già un sigillo per la conservazione del veicolo (cfr. Cass Pen 13.9.13 n. 37533).Nel caso di specie ricorre l’ipotesi di cui alla massima sopra citata in quanto i sigilli sono stati apposti sul veicolo al solo fine di apporre un segnale visivo dello stato di sequestro, secondo quanto previsto dall’art. 213 CdS”.

Cosa aggiungere?

Non ci si deve far scoraggiare da simili sentenze! il percorso seguito dagli operatori di Vicchio è corretto e preciso. Magari, la prossima volta -per dare soddisfazione al Giudice- piomberanno l’auto con sigilli di antica e formale riminiscenza, con ceralacca etc…

Scherzi a parte, diventa dura non farsi “meleggiare” dai trasgressori, se il giudizio inventa praterie di scuse assolutorie.

Pino Napolitano

Pino Napolitano: Collaboratore Passiamo

P.A.sSiamo

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