PATENTI EXTRAUE: Circolazione senza permesso Internazionale o traduzione

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Il Ministero dell’Interno, con circolare del 7 aprile, nel rispondere all’Ambasciata di Israele, relativamente alla possibilità, per il titolare di patente di guida israeliana non residente in Italia, o residente da meno di un anno, di condurre veicoli in territorio italiano senza essere in possesso di traduzione ufficiale del documento o di permesso internazionale di guida, ci offre un chiaro excursus normativo e operativo sulla guida in possesso di patente rilasciata da Stato extraUE.

 

L’art. 135, comma 1, del Codice della Strada, individua la regola generale:

  • fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno
  • unitamente alla medesima patente, devono avere un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente.

 

L’accordo internazionale di riferimento sia per l’Italia sia per lo Stato di Israele è la Convenzione di Vienna dell’ 8 novembre 1968: a norma dell’articolo 135, citato, la Convenzione internazionale prevale sulla regola generale del comma 1.

La Convenzione di Vienna (art. 41) prescrive che le parti contraenti (e quindi Italia e Israele, per quanto qui di interesse) devono riconoscere come valida ogni patente nazionale conforme alle disposizioni dell’allegato 6 e la patente internazionale conforme alle disposizioni dell’allegato 7 della stessa Convenzione.

L’allegato 6 prevede sia la patente in formato cartaceo a 6 facciate, sia la patente card.

Solo qualora la patente nazionale non sia conforme al citato allegato 6 deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale.

Per cui se lo Stato extraUE interessato ha aderito alla Convenzione di Vienna 1968 (e, come detto, Israele ha aderito a tale Convenzione), è legittimo condurre veicoli in territorio italiano avvalendosi di una patente (formato cartaceo o formato card) straniera, senza il permesso internazionale o la traduzione ufficiale in lingua italiana, nei termini temporali previsti dalla legge, purchè il documento di guida sia conforme all’allegato 6 della Convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968.

   Marco  Massavelli


P.A.sSiamo

 

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