Per la copertura del posto di viceComandante del Corpo di Polizia Municipale non è possibile attingere dalle professionalità interne.

0
14

 

Benché si riferisca alla normativa previgente (cd. progressioni verticali) la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 16/01/2015, n. 75, enuclea un principio che, sebbene non condivisibile, fissa il principio “alta professionalità” , applicato al personale addetto alle funzioni di Polizia Locale.

 

Nell’ammettere, infatti, che la P.A. possa scegliere di procedere alla copertura della figura del viceComandante del Corpo di Polizia Municipale attraverso una procedura concorsuale in luogo della progressione verticale, afferma che l’attività svolta è connaturata da spiccata peculiarità.

Infatti, “in ragione delle delineate peculiarità del Corpo di Polizia Municipale, sia sotto il profilo organizzativo – strutturale, sia sotto il profilo funzionale, in relazione ai delicati compiti attribuiti dalla legge ai suoi appartenenti, deve escludersi che la professionalità necessaria per lo svolgimento proprio di quelle specifiche funzioni sia acquisibile all’interno dell’organizzazione comunale, trattandosi di una professionalità che non può intendersi limitata alla conoscenza del territorio comunale e del suo substrato sociale ovvero dell’effettivo funzionamento dell’apparato comunale, né in tali conoscenze si esaurisce, comportando piuttosto lo svolgimento, sovente anche con piena autonomia di giudizio, di funzioni di polizia locale, nonché di polizia giudiziaria e di ordine pubblico, che implicano l’appropriata conoscenza teoriche e tecniche di codici e di norme”.

Aggiunge, ulteriormente, la decisione in esame che “la delicatezza e l’importanza della relativa funzione esige del tutto ragionevolmente una specifica professionalità, che presuppone una adeguata preparazione teorica, di cui l’amministrazione si è fatta correttamente carico attraverso la richiesta in capo ai candidati del possesso del diploma di laurea”.

In pratica, secondo tale teoria, la figura del ViceComandante presuppone tutta una serie di conoscenza specialistiche che, almeno teoricamente, non sarebbero rinvenibili nel personale interno privo di laurea. Come dire, siccome non hai studiato, non puoi conoscere tutte quelle cose che hai imparato sul campo, dopo anni di attività e di esperienza.

Potrà non piacere, però la “peculiarità” delle funzioni e delle attività da svolgersi, presuppongono una “appropriata conoscenza teorica e tecnica di codici e di norme”.  

Piccola notazione a margine. La decisione in commento ribadisce, ancora una volta il concetto di autonomia organizzativa del Corpo di Polizia Municipale, che una volta eretta in ‘Corpo’, non può essere considerata una struttura intermedia inserita in una struttura burocratica più ampia e, in ultimo, che anche laddove il servizio di Polizia Municipale non sia eretto a ‘Corpo’, l’eventuale possibilità del servizio stesso all’interno di una struttura dirigenziale più ampia non elide la relazione diretta che deve essere assicurata tra il Sindaco e il Comandante. 

Michele Orlando

P.A.sSIAMO

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui