Per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea le ferie non godute devono essere retribuite, evidenziando il contrasto della norma Nazionale con il diritto dell’Unione Europea

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La Corte di Giustizia europea, mediante pronuncia datata 18 gennaio 2024, in relazione alla causa C-218/22, ha stabilito che un dipendente che, prima di dimettersi e  non ha avuto la possibilità di usufruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite, ha diritto a ricevere un’indennità per le ferie non godute.

Gli Stati membri non possono sostenere ragioni legate alla restrizione della spesa pubblica per limitare tale diritto.

La contestazione  riguarda un dipendente pubblico italiano, impiegato presso un comune dal febbraio 1992 all’ottobre 2016 come istruttore direttivo. Quest’ultimo ha richiesto un’indennità finanziaria per i 79 giorni di ferie annuali retribuite non godute al momento del suo pensionamento anticipato.

Il Comune ha contestato la richiesta, facendo riferimento alla normativa italiana che nega la retribuzione  per i giorni di ferie non goduti ai dipendenti del settore pubblico che terminano volontariamente il loro rapporto di lavoro.

Il giudice italiano ha sollevato dubbi sulla compatibilità di questa normativa con il diritto dell’Unione Europea.

La Corte Europea ha ritenuto che:

  1. La legislazione nazionale che nega l’indennità finanziaria per le ferie non godute in caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro viola il diritto dell’Unione.
  2. Il diritto dei lavoratori alle ferie, compresa la possibilità di ricevere un’indennità finanziaria, non può essere condizionato solo da motivi economici, ma deve anche tener conto delle esigenze organizzative del datore di lavoro per la pianificazione razionale delle ferie.
  3. La perdita del diritto alle ferie annuali e l’omissione del pagamento dell’indennità finanziaria possono costituire una violazione della direttiva dell’Unione Europea e della Carta dei diritti fondamentali, a meno che il datore di lavoro non dimostri di aver fatto tutto il possibile per consentire al dipendente di fruire delle ferie a cui aveva diritto.

La Corte di Giustizia Europea, ripropone principi già affermati e condivisi dagli ultimi  orientamenti della Corte di Cassazione, ampliando le possibilità in cui  i dipendenti possono richiedere la monetizzazione all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro nel caso di mancata fruizione,

vedi anche:

Monetizzazione delle ferie: non è dovuta se non vi è un espresso provvedimento di diniego del datore di lavoro.

 

Le ferie non godute per motivi di salute possono monetizzarsi, se la pensione è dietro l’angolo.

 

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