Per la firma dell’ordinanza -ingiunzione è competente il dirigente e non il sindaco.

0
599

Per la firma dell’ordinanza -ingiunzione è competente il dirigente e non il sindaco.

La Corte d’Appello Roma Sez. I, con Sentenza del 20/01/2022, conferma che l’eccezione di mancata sottoscrizione dell’ingiunzione da parte del Sindaco non ha alcun pregio. “Il sistema organizzativo della PA, a seguito di interventi legislativi ormai decisamente risalenti, poggia, infatti, sulla netta separazione tra la fase di indirizzo e controllo politico e la fase di esercizio dei compiti gestionali (D.Lgs. n. 29 del 1993 e D.Lgs. n. 165 del 2001). La dirigenza è stata dotata di autonomia in relazione al compimento dell’attività gestionale, adottando gli atti e i provvedimenti amministrativi a ciò destinati; in capo ai dirigenti è la titolarità della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, disponendo di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo (con corollario la connessa responsabilità dirigenziale, autonoma ed aggiuntiva rispetto alla responsabilità amministrativa che grava su tutti i dipendenti pubblici). All’autorità politica, e con essa al Sindaco, fatte salve precipue attribuzioni quale Ufficiale di governo, spetta il potere di fissare, con propri atti, l’indirizzo politico amministrativo, definendo programmi e piani e assegnando ai dirigenti gli obiettivi verso la cui realizzazione informeranno la loro attività (soggetta, poi, alla verifica e al controllo della realizzazione dei risultati dell’attività gestionale, nonché l’accertamento del conseguimento, da parte dei dirigenti, degli obiettivi loro assegnati)”.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui