Per la firma dell’ordinanza -ingiunzione è competente il dirigente e non il sindaco.
La Corte d’Appello Roma Sez. I, con Sentenza del 20/01/2022, conferma che l’eccezione di mancata sottoscrizione dell’ingiunzione da parte del Sindaco non ha alcun pregio. “Il sistema organizzativo della PA, a seguito di interventi legislativi ormai decisamente risalenti, poggia, infatti, sulla netta separazione tra la fase di indirizzo e controllo politico e la fase di esercizio dei compiti gestionali (D.Lgs. n. 29 del 1993 e D.Lgs. n. 165 del 2001). La dirigenza è stata dotata di autonomia in relazione al compimento dell’attività gestionale, adottando gli atti e i provvedimenti amministrativi a ciò destinati; in capo ai dirigenti è la titolarità della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, disponendo di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo (con corollario la connessa responsabilità dirigenziale, autonoma ed aggiuntiva rispetto alla responsabilità amministrativa che grava su tutti i dipendenti pubblici). All’autorità politica, e con essa al Sindaco, fatte salve precipue attribuzioni quale Ufficiale di governo, spetta il potere di fissare, con propri atti, l’indirizzo politico amministrativo, definendo programmi e piani e assegnando ai dirigenti gli obiettivi verso la cui realizzazione informeranno la loro attività (soggetta, poi, alla verifica e al controllo della realizzazione dei risultati dell’attività gestionale, nonché l’accertamento del conseguimento, da parte dei dirigenti, degli obiettivi loro assegnati)”.