Per la sanzione inflitta al commerciante che non ha ottemperato all’ordine di chiusura del panificio per l’emergenza da Covid-19 la competenza è del Giudice ordinario.

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Così si è pronunciato il TAR Campania, Sez. I, con Decreto del 23 aprile 2020, n. 933 sulla istanza di sospensione del provvedimento del Prefetto di Napoli, prot. n. 69/2020/sanz/Area III ter, con il quale viene disposta la chiusura dell’attività commerciale del  “Panificio C. V.” per giorni 5 a decorrere dalla data di notifica.

Il Giudice adito ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizionale, l’istanza proposta in ordine alla sospensione del predetto provvedimento del Prefetto, sostenendo che l’impugnazione del provvedimento prefettizio in argomento, applicativo di sanzione adottata ai sensi della legge 689/1981 esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo ed è attribuita all’Autorità Giudiziaria Ordinaria come stabilito D. Lgs. 01/09/2011, n. 150, art. 6, c. 5, che dispone:

“L’opposizione si propone altresì davanti al tribunale: … c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Si allega il Decreto in commentoTAR Campania Decreto 933-2020 – Sanzione L.689-81

 

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