Per l’accertamento dei reati urbanistico-edilizi l’estrapolazione di foto da Google Earth costituisce fonte di prova – Cass. Penale, Sez. III, Sentenza n. 39087 del 17 Ottobre 2022.

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Per l’accertamento dei reati urbanistico-edilizi l’estrapolazione di foto da Google Earth costituisce fonte di prova – Cass. Penale, Sez. III, Sentenza n. 39087 del 17 Ottobre 2022.

In tema di reati urbanistico-edilizi, l’Autorità Giudiziaria investita del fatto ha il dovere di compiere la valutazione in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati da parte dell’autore dell’abuso. In particolare, detta tipologia di accertamento è diretta ad indagare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto, anche con riferimento ad eventuali interventi di competenza della Pubblica Amministrazione in relazione a costruzioni non assistite da concessione edilizia (ma tuttavia conformi agli strumenti urbanistici), ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell’offensività, anche in relazione al perdurante utilizzo dei manufatti, le cui dimensioni e caratteristiche possono arrivare ad essere tutt’altro che irrilevanti (SS.UU, n. 12878 del 29 Gennaio 2003).

In quest’ottica, risulta fondamentale effettuare raffronti sul regolare assetto del territorio in un dato memento storico, soprattutto quando si è chiamati a riscontrare la esatta consumazione del reato, ossia la valutazione delle ulteriori conseguenze del fatto di reato rispetto ad una situazione originaria delle opere e dei manufatti.

Pertanto, per conseguire tale finalità la Pubblica Amministrazione provvede direttamente a realizzare ed utilizzare i rilievi aerofotogrammetrici del territorio di competenza.

Nella pratica accade tuttavia, sempre più spesso, da parte degli organi di Polizia Giudiziaria, nonché dei professionisti e consulenti inaricati dal Pubblico Ministero e/o dal Giudice di avvalersi, per le medesime finalità di raffronto del territorio – sia in ambito procedimentale che processuale – dei rilievi rinvenibili da Google Earth e non di quelli predisposti dalle Amministrazioni Comunali.

Di qui l’intervento della Corte di Cassazione (Sentenza n. 39087 del 17 ottobre 2022), volto a chiarire detto ultimo aspetto. In particolare, secondo gli Ermellini in tema di prove, i fotogrammi scaricati dal sito internet “Google Earth”, costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’art. 234 c.p.p., comma 1, o art. 189 c.p.p., in quanto rappresentano fatti, persone o cose, essendo ben diversa, ovviamente, la questione relativa alla valutazione del loro contenuto e alla corrispondenza al vero di quanto in essi rappresentato, soprattutto quando non è eccepibile in modo diretto un fatto diverso da parte dell’autore dell’abuso.

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