Perfezionamento della notifica ex art. 140 cpc; diverso dall’art. 8 della L. 890-1982.

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La Corte dei Conti (Sez. II App., 02-09-2019) con sentenza n. 303/2019 ha messo ordine in materia di notificazione, riepilogando i capisaldi della giurisprudenza Costituzionale ed Ordinaria, in tema di notifica agli irreperibili ex art. 140 cpc.

“Giova, al riguardo, rammentare che l’art. 140 – sulla notificazione degli atti in caso di irreperibilità – è stato inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010 nel senso che la notifica effettuata con tale rito si perfeziona, per il destinatario, non con la spedizione della raccomandata informativa, ma “con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”. Sugli effetti di tale pronuncia si è reiteratamente espressa la Corte di Cassazione, affermando che a seguito della sentenza costituzionale n. 3 del 2010, affinchè la notificazione ex art. 140 c.p.c. possa ritenersi legittimamente effettuata, è necessario che il notificante comprovi l’ulteriore circostanza del ricevimento o della giacenza della raccomandata, depositando l’avviso di ricevimento (cfr. Cass., Sez. III n. 7809 del 2010); e ciò anche se non occorre che dall’avviso di ricevimento risulti documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, né che detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, essendo esso necessario al fine di escludere l’esistenza di eventuali evenienze – quali il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo – che abbiano precluso la conoscibilità dell’atto notificando (cfr. Cass., Sez. II n. 2959 del 2012)… La notifica deve ritenersi perfezionata nei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata in quanto non può ulteriormente pretendersi che debba essere provata anche l’effettiva ricezione, né che debba essere riportata, sull’avviso di ricevimento della raccomandata non potuta recapitare per assenza del destinatario, anche la scritta “compiuta giacenza”, secondo un non ammissibile processo di tendenziale e totale equiparazione del disposto dell’art. 140 c.p.c. a quello di cui art. 8 della L. n. 890 del 1982.” (Corte conti, sez. III appello, 8.8.2018, n. 321).

Quindi, giova ricordarlo: l’articolo 8 della L.890/1982 è simile ma non uguale all’articolo 140 cpc.

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