“Permesso di costruire per i gazebo con strutture permanenti”

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Il Tar del Lazio Roma , Sez. I Quater, con sentenza n. 9881 del 21 settembre 2016 ha stabilito che occorre il permesso di costruire per la esecuzione di un manufatto, tipo gazebo, composto da una struttura fissa realizzata con strutture portanti in alluminio, teli laterali in plastica e copertura in materiale plastico rigido, anche se posizionata su una pedana in legno ancorata al suolo.

I fatti: una società titolare in Roma di un’autorizzazione per esercizio di somministrazione alimenti e bevande, bar, era stata autorizzata ad installare una pedana con una tenda di copertura per collocare tavoli e sedie per detta attività.

A fronte di tale permesso, la società aveva invece fatto installare, su detta pedana, un gazebo con struttura portante in alluminio e chiusura laterale con tende scorrevoli in materiale plastico trasparente.

A seguito di accertamento e rapporto della Polizia Municipale, era stata emessa ingiunzione di demolizione dell’opera ritenuta priva del relativo permesso di costruzione.    

Avverso a tale provvedimento la società presentava ricorso al TAR Lazio, chiedendone l’annullamento.

Il Collegio giudicante “al fine di decidere, ritiene di attribuire decisiva valenza alla natura e consistenza delle opere assoggettate alla sanzione demolitoria”; la decisione, quindi, viene stata assunta non in considerazione dei materiali utilizzati, bensì della finalità dell’opera destinata al soddisfacimento di interessi di natura stabile o temporanea che le opere o i manufatti siano destinati a soddisfare, ossia in altri termini riguardo all’elemento di tipo funzionale connesso al carattere di utilizzo degli stessi (cfr. C. Stato Sez. VI n. 1619/2016)”.

Ha ricordato, a tal fine, il Giudice adito che “ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e) del d.p.r. n. 380/2001 sono assoggettabili al previo rilascio del permesso di costruire i cd. manufatti leggeri anche prefabbricati e le strutture di qualunque genere allorquando non siano diretti a soddisfare esigenze non meramente temporanee”.

Pertanto, il Tribunale Amministrativo ha concluso che proprio la connotazione dell’opera in esame ha comportato una trasformazione edilizia di carattere permanente e stabile che può essere realizzata previo rilascio di permesso di costruire ai sensi degli artt. 3 e 10 D. P. R. 380/2001.

In conclusione, il TAR rilevando che il provvedimento di demolizione emesso dal Comune di Roma non poteva ritenersi viziato da illegittimità, atteso il carattere abusivo dell’opera realizzata, ha respinto il ricorso con condanna del ricorrente alle spese ed onorari.  

C.te a. r. Dr. Michele Pezzullo

Di seguito il testo della sentenza:

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I QUATER – sentenza 21 settembre 2016 n. 9881

FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 6060/2008) la Società Eur 2005 a r.l., con sede in Roma, ha adito questo Tribunale per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 331 del 25 febbraio 2008 che ha disposto la revoca della determinazione dirigenziale n. 1936 dell’8 aprile 2008 ed ingiunto la demolizione delle opere ivi specificamente indicate.

Espone di essere cessionaria di un pubblico esercizio denominato “Bar Douhet” sito a Roma in via Laurentina, n. 554 all’interno dell’hotel “American Palace Eur” e di aver presentato all’Amministrazione comunale nel novembre del 2005 istanza per occupazione di suolo pubblico per l’installazione di una pedana con sovrastante tenda autoportante destinata al posizionamento di tavoli e sedie per la somministrazione di generi alimentari alla clientela riguardo alla quale riferisce di aver inoltrato apposita denuncia d’inizio attività in data 7 marzo 2006.

Riferisce che il Comune di Roma, in data 12 aprile 2006, ha rilasciato in suo favore una concessione demaniale permanente per il posizionamento della succitata tenda autoportante e di aver provveduto di conseguenza all’installazione di un gazebo con applicazione di tende retrattili a scorrimento verticale in materiale plastico trasparente.

All’esito di apposito accertamento eseguito dalla polizia comunale il Comune di Roma con la determinazione dirigenziale, nell’epigrafe indicata, ha ingiunto la demolizione del predetto manufatto avverso la quale la Società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

-Violazione degli artt. 3, 6 e 35 del d.p.r. n. 380/2001 atteso che il provvedimento demolitorio riguarderebbe interventi edilizi non assoggettati al rilascio del permesso di costruire in quanto non incidenti sull’assetto edilizio ed urbanistico e, dunque, assentibili mediante denuncia d’inizio attività o riconducibili agli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6 del d.p.r. n. 380/2001. L’illegittimità dell’ingiunzione alla demolizione discenderebbe, altresì, dalla emanazione della pregressa concessione di suolo pubblico rilasciata per l’installazione del gazebo e delle tende retrattili strumentali alla somministrazione di alimenti e bevande in favore della clientela dell’esercizio commerciale.

Giova premettere, al fine del decidere, che il provvedimento oggetto di impugnativa ha ingiunto la demolizione delle opere edilizie, ivi specificamente individuate, consistenti nella “ tamponatura mediante apposizione di teli plastici a scorrimento meccanico di una struttura precedentemente autorizzata costituita da una pedana in legno sostenuta da piedini di metallo; copertura in materiale rigido plastico sostenuta anch’essa da una struttura di metallo con elementi di perimetrazione in alluminio e pannello grigliato di alluminio il tutto collocato sul marciapiede prospiciente l’esercizio di ristorazione… . posa in opera di lastre in materiale rigido trasparente fissate internamente ai predetti pannelli in grigliato in alluminio posti a perimetrazione della pedana”.

Osserva, altresì, il Collegio che con pregressa determinazione dirigenziale in data 12 aprile 2006, n. 767 è stata rilasciata in favore dell’odierna ricorrente concessione demaniale permanente di mq. 64 prospiciente l’esercizio commerciale anzidetto “per poter effettuare l’installazione di una tenda autoportante a copertura di tavoli e sedie e di una pedana con elementi di perimetrazione strumentali all’attività di somministrazione di alimenti e bevande….”.

Secondo la prospettazione della Società ricorrente il provvedimento di ingiunzione alla demolizione sarebbe affetto dai prospettati vizi di illegittimità, in quanto rivolto a strutture e manufatti costituiti da un gazebo e tende retrattili per loro natura e consistenza non suscettibili del previo rilascio di apposito permesso di costruire essendo riconducibili alla cosiddetta attività di edilizia libera di cui all’art. 6 del d.p.r. n. 380/2001 o semmai assentibili mediante la presentazione di denuncia d’inizio attività.

Il ricorso non è suscettibile di positiva definizione.

Il Collegio, al fine del decidere, ritiene di attribuire decisiva valenza alla natura e consistenza delle opere assoggettate alla sanzione demolitoria le quali risultano essere state analiticamente descritte nella determinazione dirigenziale n. 331 del 25.2.2008.

Trattasi, nel caso di specie, di tamponatura, mediante apposizione di teli plastici a scorrimento meccanico sostenuti all’interno da telai in metallo, di una struttura già autorizzata (pedana in legno su piedini in metallo) e copertura in materiale plastico rigido sostenuta da struttura in metallo con perimetrazione in alluminio e pannello grigliato in alluminio con posa in opera di lastre in materiale rigido trasparente fissate internamente ai pannelli grigliati posti a perimetrazione della pedana.

Occorre osservare, a tale proposito, che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e) del d.p.r. n. 380/2001 sono assoggettabili al previo rilascio del permesso di costruire i cd. manufatti leggeri anche prefabbricati e le strutture di qualunque genere allorquando non siano diretti a soddisfare esigenze non meramente temporanee.

Proprio riguardo alla necessità o meno di munirsi di titolo abilitativo il giudice amministrativo, in sede di applicazione della riferita disposizione normativa, ha attribuito significativa valenza non tanto alle caratteristiche dei materiali utilizzati o alle modalità di ancoraggio al suolo quanto piuttosto alle esigenze di natura stabile o temporanea che le opere o i manufatti siano destinati a soddisfare, ossia in altri termini riguardo all’elemento di tipo funzionale connesso al carattere di utilizzo degli stessi (cfr. C. Stato Sez. VI n. 1619/2016).

In merito alla assoggettabilità al titolo edilizio del permesso di costruire è stato precisato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10 del d.p.r. n. 380/2001 sono soggetti al permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione comportanti una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, non configurabili in caso di alloggiamenti o strutture portanti destinate ad ospitare tende retrattili in materiale plastico destinate alla protezione dagli agenti atmosferici e ad una migliore fruizione dello spazio esterno.

Orbene, tale opzione interpretativa non può ritenersi applicabile al caso di specie in ragione della consistenza e della natura dell’opera edilizia, peraltro riscontrabile dalla documentazione fotografica depositata in atti, essendo il manufatto costituito da una struttura stabile composta da una copertura a carattere permanente della superficie esterna infissa da un lato al muro portante esterno dell’edificio ed all’altra estremità ad una struttura anch’essa portante e permanente costituita da elementi metallici fissati alla base della pedana in legno sopra menzionata, peraltro nella loro porzione inferiore tamponati mediante apposizione perimetrale di strutture grigliate in alluminio e teli di plastica rigida.

Tale consistenza e connotazione del manufatto non consente di poter configurare i predetti elementi strutturali metallici quali meri alloggiamenti di scorrimento di tende o pergotende in materiale plastico, bensì quali strutture portanti permanenti aventi una funzionalità principale diversa ossia di sostegno di un gazebo in metallo posizionato sulla succitata pedana in legno, tale da comportare una trasformazione edilizia dal carattere permanente e stabile suscettibile di esecuzione, ai sensi degli artt. 3 e 10 del d.p.r. n. 380/2001, previo rilascio di apposito permesso di costruire nel caso in esame non rinvenibile.

Pertanto, ritenuto il carattere abusivo del manufatto, il provvedimento demolitorio non può considerarsi affetto dai prospettati vizi di legittimità anche con particolare riguardo al pregresso rilascio del provvedimento concessorio di occupazione di suolo pubblico limitato alla realizzazione di una struttura in legno con funzione di pedana e non anche abilitativo del manufatto nella sua attuale consistenza per il quale è stata ingiunta le demolizione.

Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese di giudizio della parte soccombente.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Società ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione comunale resistente, delle spese ed onorari di giudizio che liquida in complessivi euro 2000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 

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