Il piano comunale per il commercio non può essere usato per fini di sicurezza urbana.

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Il piano comunale per il commercio non può essere usato per fini di sicurezza urbana; quindi la limitazione degli orari di vendita degli alcolici non può essere effettuata con questo strumento “atipico”.

Il TAR Liguria (Sez. I) con sentenza n°93, del 8 febbraio 2017, ha annullato una deliberazione consiliare del Comune di La Spezia, nella parte in cui nella parte in cui –modificando il piano comunale per il commercio- poneva limiti (di orario e di modalità) alla vendita di alcolici nel centro storico.

Ottime le intenzioni del Comune, sbagliato lo strumento usato per metterle in atto!

Le limitazioni -che si basavano sul fine di “contrastare l’abuso del consumo di bevande alcoliche e di evitare l’abbandono dei contenitori in vetro per bevande su suolo pubblico con grave pregiudizio alla pulizia, decoro e sicurezza urbana”- sono state ritenute illegittime per contrasto con i principi dettati dalla legislazione vigente in materia di liberalizzazione degli orari di vendita e per illogicità manifesta del provvedimento rispetto alle finalità perseguite.

Secondo il Collegio il potere comunale di regolare gli orari delle attività degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici –accordato dal vigente testo dell’articolo 50 del TUEELL- già inidoneo a regolare fenomeni di sicurezza urbana, è stato ulteriormente ridimensionato dall’art. 31 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 (c.d. decreto “salva Italia”), che ha riformato l’art. 3 del D.L. 223/2006 statuendo, che “le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni … (quali) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”. L’art. 3 del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, sempre in tema di abrogazione delle restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche, ha poi disposto che “l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”, affermando un principio, derogabile soltanto in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute). La circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all’amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica; tuttavia, ciò è consentito dal legislatore solo in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati quali quelli richiamati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute), interessi che non possono essere regolati in sede di ordinanza ex art. 50 TUEELL.

Tutto ciò resterà vero fino a quando non entrerà in vigore il Decreto “Sicurezza Urbana” che cambia l’assetto delle norme di riferimento.

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