Può essere sfuggito ai più, la vicenda normativa finalizzata alla “lotta all’occupazione abusiva di immobili” rinnovava con il 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80.
È bene immediatamente prendere contatto con il testo dell’articolo 5 del citato decreto, e leggerlo con molta attenzione:
“1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza ne’ l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l’allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in favore della quale si richiede l’allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell’utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva.
1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”.
Con circolare n°14 del 1 settembre 2014, il Ministero dell’interno ha stabilito che la richiesta di iscrizione anagrafica deve essere corredata delle informazioni necessarie a far conoscere la legittimità del titolo di possesso dell’immobile ove s’intendere assumere la residenza, avendolo eletto a propria dimora abituale.
Ne deriva che, nelle more della definizione della nuova modulistica, va autocertificato, presso l’anagrafe quanto previsto dalla normativa sopra riportata, indicando i dati catastali dell’immobile, ed in caso di locazione, i connessi riferimenti contrattuali, necessariamente registrati presso l’agenzia delle entrate.
La domanda che ci si pone è: si vuole contrastare l’occupazione abusiva degli immobili o locazione “in nero” degli immobili (fatto pur commendevole ma secondario)?
Pino Napolitano
P.A.sSiamo