Costituisce lesione della privacy “sputtanare” chi va a “puttane”?

0
325

Perdonate lo stile del titolo, ma la vicenda sottesa alla sentenza resa dalla Cassazione Civile, (Sez. VI) n° 18812 del settembre 2014, innesca esattamente questo interrogativo, sebbene –in punto di diritto- essa si riferisca all’elezione di domicilio compiuta in uno scritto difensivo di cui all’articolo 18 della L.689/1981, nonché all’onere della prova in materia di “danno da illecito trattamento dei dati personali”.

Questo il fatto: un giorno di qualche anno fa, un automobilista che bighellonava tra le “donnine allegre” (stando all’ordinanza/ingiunzione: “violazione di un’ordinanza sindacale, consistita nell’essersi fermato per consentire la salita ad una persona che per comportamenti ed atteggiamenti era dedita all’attività di prostituzione”) che –talvolta- passeggiano lungo le strade periferiche di Montecatini Terme, incorreva in una sanzione amministrativa per violazione dell’ordinanza appositamente adottata dal Sindaco di quel comune, per contrastare il fenomeno della prostituzione su strada.

Ritenendo di non essere in torto, il nostro automobilista ebbe a percorrere la strada della tutela e rimise scritto difensivo al Sindaco; scritto rigettato e procedimento culminato in Ordinanza Ingiunzione.

Fin qui tutto perfettamente in regola con la legge n°689/1981, salvo il fatto che, a giudizio del ricorrente, vi era stata lesione della privacy, consistente nell’aver notificato l’Ordinanza non al domicilio eletto nello scritto difensivo, ma alla residenza.

Nella causa che questi incardinava innanzi alla sezione distaccata del Tribunale di Pistoia (sezione -ormai soppressa- di Monsummano), si doleva, difatti della seguente circostanza: “L’ordinanza, dopo l’esito negativo di un primo tentativo di notificazione a mezzo posta, era stata rimessa dal Comune convenuto ai messi del Comune di Buonabitacolo, luogo in cui il M. risultava residente, affinchè gli stessi provvedessero alla notifica ai sensi della L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 1. I detti mesi avevano però provveduto alla notifica del plico, tuttavia non in busta chiusa, alla residenza del ricorrente a mani della madre del medesimo, la quale, per quanto lui sosteneva era così venuta a conoscenza della vicenda. Sulla base di tali deduzione il ricorrente, sulla premessa che era stata lesa la propria privacy, chiedeva il risarcimento dei danni adducendo, che, se la notifica fosse stata fatta al domicilio eletto, nè la madre, nè gli abitanti di Buonabitacolo, tra cui la notizia si era invece, a suo dire, diffusa, ne sarebbero venuti a conoscenza”.

Il Giudice di Monsummano, su questi presupposti salassava il Comune di Montecatini Terme con una condanna al pagamento – ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15 – della somma di Euro 5000, oltre accessori.

Avverso questa sentenza, il comune termale insorgeva in Cassazione e con la sentenza n° 18812 del settembre 2014, ne riceve ragione.

“ritiene il Collegio che la prima motivazione esposta dalla sentenza impugnata a giustificazione dell’obbligatorietà della notificazione al domicilio eletto, cioè quella – criticata dal primo motivo – secondo cui l’elezione di domicilio nella fase amministrativa del procedimento sanzionatorio avrebbe comportato l’effetto di determinare una domiciliazione ai sensi dell’art. 170 c.p.c., nel successivo procedimento contenzioso di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, non appare fondata. In tanto va osservato che, in mancanza di una norma che attribuisca alla domiciliazione, effettuata dal preteso responsabile nel procedimento amministrativo che prelude all’emanazione dell’ordinanza- ingiunzione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 18, effetti per il successivo procedimento contenzioso e, dunque nel silenzio della legge in proposito, non è in alcun modo possibile sostenere una simile estensione di effetti. Non è, dunque, possibile argomentare una valenza ai sensi dell’art. 170 della domiciliazione fatta nella fase amministrativa, in ragione di una previsione di una sua estensione al successivo eventuale processo. Estensione che, al contrario, l’avvalorerebbe.  Ne segue che la domiciliazione fatta nel procedimento in fase amministrativa ha valore solo come tale e, quindi, per esso.  Ne consegue che come fattispecie di domiciliazione essa va ricondotta solo alla norma generale sull’elezione di domicilio, quella dell’art. 141 c.p.c..”.

Al Comune di Montecatini Terme fa bene, oltre che per quanto sopra trascritto, soprattutto perché la condanna inflitta dal Giudice di Monsummano era fondata su elementi presunti e non provati, con irregolare inversione dell’onere della prova.

L’occasione resta propizia per rammentare a tutti che occorre stare attenti a non “sputtanare” chi va a “puttane”; lo sputtanamento è punibile, infatti, in maniera ben più grave di quanto possa costare, sanzione da ordinanza inclusa, andare a giro per “puttan tour”.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui