L’Istituto perla vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS[1]) raccoglierà in un unico database le informazioni di numerose banche dati come quella dei sinistri, l’anagrafe testimoni e l’anagrafe danneggiati, della banca dati dei contrassegni assicurativi, dell’archivio nazionale dei veicoli, dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e del PRA (Pubblico registro automobilistico), della banca dati contenente le informazioni relative al ruolo dei periti assicurativi. All’archivio informatico integrato confluiranno anche le informazioni sull’installazione e attivazione delle cosiddette “scatole nere”, raccolte a fini antifrode.
Dai dati raccolti, l’IVASS sarà in grado di calcolare per ogni sinistro un cosiddetto “indicatore di anomalia” sul rischio di fenomeni fraudolenti, per poi comunicarlo alle imprese di assicurazione coinvolte.
Questa fusione è subordinata alla approvazione di un regolamento, sul cui schema, molto prudentemente, è stato chiesto un parere preventivo al Garante per la privacy[2].
Comunque sia, la notizia è rilevante per evidenziare come si stia avvicinando alla serietà minima richiesta dalla dimensione corrente del fenomeno, l’attività di contrasto al diffuso fenomeno delle frodi assicurative.
Orbene, sebbene l’argomento sia finalizzato al diverso versante della frode assicurativa collegata alla prioritaria sicurezza della circolazione stradale, sembra che anche il Legislatore si stia muovendo nella medesima direzione.
Ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto “SbloccaItalia”, modificherà una piccola porzione del codice della strada, accentuando la capacità di sanzionamento automatico della circolazione sprovvista di copertura assicurativa.
Questa la bozza della emandanda normativa:
“All’art. 201, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1-bis, lettera g-bis), le parole: “di rilevamento.” Sono sostituite dalle seguenti: “di rilevamento;” e dopo la lettera g-bis) è inserita la seguente : “g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile, effettuato mediante il raffronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli, con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”
dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente: “1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8.”.
Non è questa la sede per procedere a commenti (attendiamo almeno che diventi un testo di Legge ufficiale per farlo), tuttavia un’impressione resta: forse si comincia a fare sul serio.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo
[1] L’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la legge 135/2012 (di conversione, con modifiche, del DL 95/12), l’IVASS è subentrato in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all’ISVAP.
[2] Parere allegato.