Ambito di applicazione del codice della strada e aree di proprietà privata

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Il Tribunale di Monza (Sez. I, 03/12/2014) ha stabilito -in relazione al sinistro stradale intervenuto su un piazzale posto al di fuori dell’area delimitata dal muro di recinzione di uno stabilimento-  che sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree di proprietà pubblica o privata aperte alla circolazione, intendendosi per tali, quanto alle aree private, quelle in cui è consentita la circolazione ad una cerchia indeterminata di persone, diverse dai titolari delle aree medesime.

Il principio espresso, parzialmente diverso dalla stratificate opinioni della Suprema Corte, allarga il campo di azione della disciplina del D.lgs n°285/1992, ritenendo assoggettate anche quelle aree private in cui sia, semplicemente indeterminata la cerchia di persone ammesse a circolare.

“In una zona aperta all’accesso di un numero indeterminato di veicoli, devono trovare piena applicazione sia le norme del codice della strada, sia la legge sull’assicurazione obbligatoria, nella parte in cui prevede l’azione diretta del danneggiato nei confronti della Compagnia e l’intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada”.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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