Climatizzatore installato senza presentare la SCIA … non è da escludere che, il più delle volte, sia reato.

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La Corte di appello di Lecce, in conferma della sentenza di primo grado, aveva condannato il committente dei lavori di installazione di un condizionatore d’aria a servizio del proprio esercizio commerciale alla pena alla pena rideterminata (per conversione della pena detentiva) in 23.570,00 Euro di ammenda per il reato previsto  dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. a), per l’assenza del titolo autorizzativo e del reato previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, per aver eseguito i lavori predetti in zona sottoposta al vincolo paesaggistico.

La sentenza resta, per gli addetti ai lavori, un valido promemoria, considerato che, in non pochi Comuni d’Italia, invale la prassi di installare climatizzatori senza alcuna autorizzazione (anche in area vincolata) senza alcuna percezione della illiceità del fatto.

Sul piano giuridico la sentenza ci insegna qualcosa sul piano della incidenza del decreto sblocca Italia sul TUED e sul delicato confine tra sanzione amministrativa  e penale in caso di omessa SCIA edilizia. Invero l’insegnamento -in questi termini recentemente detti ci proviene dall’esito del ricorso in cassazione della citata sentenza della Corte di appello di Lecce, sfociata in Cass. pen. Sez. III, Sent., 13-01-2015, n. 952.

Secondo il Collegio: “i climatizzatori o i condizionatori, per consolidata giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato, sez. 6^ n. 4744 del 01/10/2008), costituiscono impianti tecnologici e pertanto se collocati, come nella specie, all’esterno dei fabbricati, rientrano nel novero degli interventi edilizi definiti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, sicchè sono assoggettati alla relativa normativa di settore, con la conseguenza che la loro realizzazione o installazione, seppure non necessitante del permesso di costruire, è tuttavia soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22. Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. b), (come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, art. 17, comma 1, convertito, nelle more tra la decisione e la redazione della presente sentenza, nella L. 11 novembre 2014, n. 164) tuttora include tra gli interventi di manutenzione straordinaria “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”, e il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 1, richiede, per tali interventi, una S.C.I.A., trattandosi dell’istallazione di impianti che si pongano in rapporto di strumentalità necessaria rispetto a edifici preesistenti. Il cosiddetto decreto “Sblocca Italia” (D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito in L. 11 novembre 2014, n. 164) ha introdotto modifiche alla nozione di “manutenzione straordinaria”, irrilevanti ai fini dello scrutinio della questione sottoposta alla Corte, in quanto il riferimento a “volumi e superfici delle singole unità immobiliari” è stato modificato, come si è in precedenza segnalato, nel concetto di “volumetria complessiva degli edifici” ed inoltre rientrano, per quanto qui interessa, nella categoria della manutenzione straordinaria anche gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonchè del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione.Ciò posto, questa Corte ha affermato che l’esecuzione in assenza o in difformità degli interventi subordinati a denuncia di inizio attività (DIA) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex art. 22, commi 1 e 2, (ora S.C.I.A.), allorchè non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia in vigore, comporta l’applicazione della sanzione penale prevista dal citato D.P.R. n. 380, art. 44, lett. a), atteso che soltanto in caso di interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA (ora S.C.I.A.), ma conformi alla citata disciplina, è applicabile la sanzione amministrativa prevista dallo stesso D.P.R. n. 380 del 2001, art. 37, (Sez. 3, n. 41619 del 22/11/2006, Cariello, Rv. 235413; Sez. 3, n. 9894 del 20/01/2009, Tarallo, Rv. 243099).Nel caso di specie, l’installazione del condizionatore d’aria è stata eseguita in violazione dell’art. 17 del regolamento edilizio comunale e senza la segnalazione di inizio di attività, sicchè correttamente è stata ritenuta la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a)”.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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