Ammettere di aver “pippato cocaina” non esclude il reato di rifiuto di sottoporsi al test

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“Nello specifico, l’imputato, a fronte della richiesta, avvisato delle conseguenze di legge, profferì l’espressione: “E’ inutile, tanto assumo cocaina ogni tanto, se mi sottoponete al test risulterò positivo, non lo voglio fare!” ,verbalizzando la contestuale dichiarazione dell’imputato della avvenuta assunzione di stupefacente del tipo cocaina”.

Questo breve passo è tratto dalla sentenza del 24 febbraio 2015 dal Tribunale di Napoli (Sez. I), che ha condannato il prevenuto alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda (oltre spese processuali) per l’ipotesi considerata dall’articolo 187 comma 8 del codice della strada.

Invero, per un soggetto che è tanto “drogato” ed arrogante con il personale di polizia (stradale di Angri, nel caso di specie), siamo al cospetto di una pena bassissima che, presumo, non abbia sufficientemente impressionato il condannato.

Sostiene il giudice che “non può ritenersi idonea ad escludere la responsabilità penale per la contravvenzione in esame la condotta dell’imputato il quale nell’ immediatezza del controllo di P.G., ha spontaneamente confermato l’avvenuta l’assunzione dello stupefacente. Invero, pur trattandosi di un dato comportamentale rilevante ai fini della graduazione della pena, va evidenziato che la norma sanziona la mera condotta omissiva formale del rifiuto a sottoporsi agli esami specialistici funzionali alla verifica della effettiva sussistenza dell’alterazione psicofisica (rilevante ai fini del reato concorrente di cui all’art.187 comma 1 c.d.s.), sicchè anche l’ammissione del fatto quale causale del rifiuto (assunzione della droga) da parte dell’imputato non esclude la configurabilità del reato né costituisce prova della buona fede”.

Consegue al reato, nel caso concreto, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei. Trattasi di sanzione amministrativa accessoria che il Giudice è tenuto ad applicare senza discrezionalità (salvo che per quanto concerne il quantum), quale statuizione del tutto autonoma che. prescinde dalla determinazione provvisoria prefettizia, sia pur dovendosi escludere la cumulabilità dei periodi imposti è restando ferma la possibilità in fase esecutiva di computare in detrazione il periodo di sospensione stabilito dal Prefetto (Cass.pen.Sez. 4, Sentenza n. 47955 del 27/10/2004 Imputato: P.G. in proc. Marinelli)”.

Nulla è stato disposto in merito al veicolo essendo emersa la prova certa della proprietà in capo a terzo estraneo. “Quanto alla confisca, le SS.UU. (cfr. sent. n. 23428 del 25.2.2010, dep. 18.6.2010, Rv. 247042, PG in proc. Caligo), si sono espresse senso che “La confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria” (In motivazione la Corte ha chiarito che pertanto la misura ablativa non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della sua introduzione). Più di recente, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 120 del 2010, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che il Giudice deve disporre, con la. sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del veicolo di proprietà dell’imputato utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, anche se essa ha assunto la natura di sanzione amministrativa accessoria (cfr.Cass. Sez. 6, Sentenza n. 12313 del 13/03/2012 Cc. – Rv. 252563)

Allo scostumato tossicodipendente (spacciatore, peraltro) è andata benone, in fondo.

Il limite è però nei margini edittale di una legislazione che punisce negli stessi termini chi assume qualche farmaco antidepressivo in maniera eccessiva e chi -come nel caso della sentenza  in esame- non solo trasporta grandi quantitativi di cocaina ma -al controllo di polizia- ammette anche il suo uso smodato, restando -come capita a chi è sotto l’effetto di tali sostanze- accelerato, arrogante, tracotante e troppo poco punito.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

 

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