Giudici di pace e termine del procedimento per l’adozione di ordinanze ingiunzioni: un caso singolare e speciale.

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Interessante sentenza del Giudice di pace di Pistoia, quella contrassegnata dal n°29, depositata in data 8 gennaio 2015, con cui si rimette in discussione il termine del procedimento per l’adozione delle ordinanze – ingiunzione di cui all’articolo 18 della Legge n°689/1981 che, secondo i consolidati arresti della Cassazione, è assimilabile al quinquennio previsto dall’articolo 28 della medesima Legge.

Non si vuole dire che la sentenza del giudice onorario pistoiese faccia stato, per carità! Tuttavia essa raccoglie il senso di una acuta doglianza defensoriale, tale da portare il prefetto giudice a rivedere sezionalmente la tematica del termine.

Un ricorrente, difatti, si lagna della circostanza che l’ordinanza –ingiunzione, adottata in applicazione della Legge n°298/1974, sia stata emanata e gli sia stata notificata, dopo 14 mesi dalla data di audizione, quindi lasciando maturare, nel soggetto che aveva proposto scritti difensivi e chiesto l’audizione innanzi al Prefetto, la legittima aspettativa dell’accoglimento, per maturazione di un così lungo silenzio, da parte dell’Amministrazione decidente.

 

Il ricorrente, pur rappresentando la conoscenza della giurisprudenza in materia di termine di adozione dell’ordinanza ingiunzione, coglieva nel segno, quando metteva in evidenza che la sanzione applicata, adottata ai sensi della Legge sull’autotrasporto n°298/1974, aveva comportato il fermo amministrativo del veicolo e che –nonostante la proposizione del ricorso al Prefetto contro questa sola sanzione accessoria, previsto dall’articolo 214 del codice della strada- detta sanzione accessoria, aveva avuto completo espletamento, sempre per effetto del silenzio dell’amministrazione serbato dall’amministrazione decidente, con la sostanziale anomalia che, in quel caso, ild corso del termine procura l’implicito accoglimento del ricorso.

L’indissolubile legame tra sanzione pecuniaria principale portata dalla Legge n°298/1974 e la sanzione accessoria, disciplinata dal codice della strada, e lo strano contegno serbato dalla prefettura di Pistoia, metteva davanti al giudice il seguente dilemma: il termine del procedimento previsto per la decisione sulla sanzione principale subisce un effetto di trasposizione nelle regole del codice della strada, in funzione della diversa disciplina del ricorso amministrativo contro la sanzione accessoria, dal che possa derivare che l’ordinanza ingiunzione sia tardiva e qui di adottata in carenza di potere?

Il Giudice di pace, rispetto a tale articolata ricostruzione, da ragione al ricorrente, non omettendo di dare atto della conoscenza della giurisprudenza maturata in proposito in Cassazione (ex pluris.: n°4616/2004), ma dando rilievo alla particolarità del caso in trattazione, uno con il novellato (Legge 15/2005) testo della Legge 241/1990 che, ha espressamente previsto, con il suo articolo 29 estende il campo di applicazione della normativa a “tutti i procedimenti amministrativi che si svolgono nell’ambito delle amministrazioni statali”.

Insomma, coraggiosa, minore, ma pure sempre attenta decisione.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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