EDITORIALE: il fallimento della “patente a punti”, per ottusità ministeriale (oltre che per intrinseca inidoneità della norma).

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Il fatto che ci si ricordi di fatti risalenti ad oltre un decennio fa, implica una considerazione preliminare: sto diventando vecchio!

Il fatto, altresì, che comincio a rinfacciare “l’avevo detto io”, conferma che, come le persone vecchie, provo piacere nell’accontentarmi di sterili ragioni, senza giovarmi di alcun vantaggio concreto dalle ragioni vantate.

Della “patente a punti” ebbi la fortuna di occuparmi, a distanza ravvicinata, nel lontano 2003. In quella sede rilevai che non potesse essere sufficiente la contestazione della violazione che indicasse i punti da decurtarsi in caso di “consolidamento” del verbale per garantire l’effetto della legittima revisione della patente allorquando, per sommatoria di decurtazioni, si sarebbe arrivati al completo esaurimento del credito di punti. Occorreva, secondo la mia poco acuta riflessione, che la Motorizzazione Civile, notificasse all’interessato l’avvenuta decurtazione dei punti, con atto di natura recettizia che ammettesse un’autonoma impugnativa, magari innanzi al G.A.

Le mie eccezioni furono scacciate con un certo fastidio; si disse che non c’era bisogno di rendere impugnabili le periodiche comunicazioni di avvenuta decurtazione dei punti e che, peraltro, dette comunicazioni erano perfino superflue in quanto la lesione della condizione soggettiva si sarebbe consumata solo con l’atto di revisione della patente da notificarsi solo quando i punti sarebbero stati esauriti del tutto; ciò in elusione di espresse previsioni normative che non sto qui a ripercorrere.

Già qualche anno fa, a sostegno della mia modesta tesi la giurisprudenza affermò che: “nel sistema delineato dall’art. 126-bis del D.lgs. n. 285 del 1992, ad ogni violazione del codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest’ultimo di riparare alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del codice della strada” (T.A.R. Piemonte, sez. Il, 05.02.2010 n. 667).

Più recentemente, con sentenza resa dal TAR Puglia (sezione I) in data 15 dicembre 2014 n°01547, è arrivata ancora più palese conferma del fatto che la prassi ministeriale di considerare irrilevante la progressiva decurtazione dei punti, resta del tutto sbagliata.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti non notifica al destinatario delle decurtazioni né le comunicazioni di detrazione del punteggio (comunicazioni che gli consentirebbero di venire a conoscenza della progressiva diminuzione del punteggio), né la comunicazione da cui risulta l’esaurimento del complessivo punteggio; ciò conculca il diritto dell’interessato di recuperare punti frequentando, per tempo, i corsi di recupero all’uopo istituiti. La notifica del solo provvedimento di revisione della patente di guida, con cui l’Amministrazione invita l’interessato a sostenere entro 30 giorni l’esame teorico e pratico di guida, pena, in mancanza la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida, non è idonea ad assolvere, pertanto, alle minimali ed adeguate finalità defensoriali della parte.

Conseguenze di questa sentenza? La certezza che, per effetto di decurtazione dei punti dalla patente, nessuno andrà a fare l’esame di revisione se avrà tempo e soldi per impugnare l’atto finale del procedimento innanzi al TAR.

Perché si arriva a tanto? Perché qualcuno, qualche anno fa, decise che non ve valeva la pena di spendere qualche Euro per mandare con raccomandata A/R le notizie relative alla progressiva decurtazione dei punti.

Pino Napolitano

 

P.A.sSiamo

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