Legge di delegazione europea: “minori -ciclomotori- passeggeri”; Novità!

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Con la Legge di delegazione europea 2014, definitivamente approvata dalla Camera dei deputati lo scorso 2 luglio 2015 e di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sta per entrare in vigore una rilevante modifica al codice della strada, attinente (in prevalenza ma non solo) alla possibilità che i conducenti minorenni possano trasportare sul ciclomotori (che per costruzione lo consentano) anche passeggeri, a condizione, tuttavia che, tra l’altro, abbiano compiuto 16 anni.

 

 

ARTICOLO 115 CODICE DELLA STRADA

TESTO A FRONTE

Articolo 115, comma 1 lettera b)

vecchio testo

Articolo 115 , comma 1 lettera b)

nuovo testo

b) anni sedici per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

«b) anni sedici per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;

3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1»;

Articolo 115, comma 1 lettera c)

vecchio testo

Articolo 115 , comma 1 lettera c)

nuovo testo

c) anni diciotto per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;

4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;

c) anni diciotto per guidare:

1) (abrogato);

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;

4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;

Articolo 115, comma 4

vecchio testo

Articolo 115, comma 4

nuovo testo

4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155

4. abrogato.

ARTICOLO 170 CODICE DELLA STRADA

TESTO A FRONTE

Articolo 115, comma 1 lettera b)

vecchio testo

Articolo 170, comma 2

nuovo testo

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni.

Articolo 170, comma 7

vecchio testo

Articolo 170, comma 7

nuovo testo

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di anni sedici, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.

 

Viene mandato in pensione il vecchio e discusso comma 4 dell’articolo 115 del codice della strada che –come gli addetti ai lavori rammenteranno- aveva generato non poche discussioni in dottrina, su due distinti piani: a) la possibilità di sanzionare direttamente i minorenni; b) il conflitto con la speculare previsione con il comma 7 dell’articolo 170. Con la novella: da una parte (meramente teorica) scompare ogni possibilità di sostenere la sanzionabilità diretta dei minori; dall’altra (di tipo pratico) viene semplificato il sistema sanzionatorio, potendosi affidare (per questa casistica) gli operatori, su norme più chiare.

 

Nella novella, sempre con riguardo al codice della strada, c’è spazio anche per una modifica all’articolo 116 (che toglie limiti al trasporto di rimorchi per i titolari di patenti speciali) ed all’aericolo 118 bis; modifica (quest’ultima) qui sotto riportata.

 

ARTICOLO 118 bis CODICE DELLA STRADA

TESTO A FRONTE

Articolo 118 bis, comma 1

vecchio testo

Articolo 118 bis, comma 1

nuovo testo

1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all’articolo 116, nonché dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 126, si intende per residenza, oltre quella di cui all’articolo 43, secondo comma, del codice civile, anche la residenza normale in Italia di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all’articolo 116, nonché dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 126, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

 

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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