Revisione della patente ex art. 128. Provvedimento cautelare discrezionale (TAR Liguria n°1784/2014

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Troppo spesso gli operatori di polizia stradale hanno paura di fare il proprio lavoro fino in fondo; così, temendo di eccedere sovente non spingono fino in fondo l’applicazione delle norme del codice della strada, volte alla sicurezza della circolazione; nel caso di cui qui tratterò ciò non è accaduto e questo fa piacere. 

Questa riflessione mi viene instillata dalla lettura della sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, Sent., n°1784 del 03 dicembre 2014. il caso sottoposto ai giudici liguri riguardava la doglianza di un conducente che si era visto pervenire un provvedimento di revisione della patente, come conseguenza di un sinistro stradale (verosimilmente causato dal conducente stesso) consistente nell’investimento di un pedone. Nel caso di specie gli operatori di Polizia Stradale avevano compiutamente rilevato che “al momento del sinistro la visibilità era ottima, che il tempo era sereno, il fondo stradale asciutto e che la luce era naturale”; circostanze utile ad escludere possibili imprevedibilità della condotta del pedone investito o sua non visibilità nei momenti che precedettero l’impatto.

Ora, dalla lettura della sentenza, per esteso, non è chiaro se gli agenti operato abbiano operato in tal senso in applicazione delle previsioni del comma 1 ter dell’articolo 128 del codice (1-ter.  È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida), ovvero se abbiano trasmesso la segnalazione alla MCTC, d’iniziativa, per quanto previsto dal comma 1 dell’articolo menzionato (1.  Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (782) , nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (782) per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente).

Sta di fatto che la motivazione è autonoma rispetto alla previsione del comma 1 ter e sembra riportare nel solco classico, il potere amministrativo discrezionale di revisione della patente: “La legge ha ritenuto di abilitare la p.a. all’applicazione della misura cautelare della revisione della patente di guida allorché determinati accadimenti facciano insorgere dei dubbi circa la persistenza delle condizioni fisiche necessarie per condurre gli autoveicoli; nel caso in questione le rilevate situazioni in cui si verificò il fatto legittimano il dubbio insorto a proposito del conducente, derivando da ciò l’infondatezza della censura”. Nulla rileva, peraltro, a fini di difesa, la circostanza che la revisione sia stata applicata all’esito di una sola infrazione rilevata: “Il collegio deve convenire al riguardo con la difesa spiegata dall’amministrazione resistente nella parte in cui sottolinea che l’evoluzione giurisprudenziale ha portato a ritenere che l’applicabilità della misura inflitta dipende dalla natura e dall’entità della violazione accertata, non essendo per ciò necessaria una duplicità di infrazioni”.

 

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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