La riforma delle misure cautelari: Legge n°47/2015.

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n.94 del 23-4-2015) è entrata in vigore la Legge 16 aprile 2015, n. 47 che, tra l’altro, imprime modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.

Così, la custodia cautelare in carcere potrà essere disposta soltanto quando siano inadeguate le altre misure coercitive o interdittive; proprio la cumulatività delle misure interdittive dovrebbe garantire l’efficacia preventiva insita nelle misure, senza che il carcere possa essere più usato, come sovente accade, come strumento compulsivo sulla psiche dell’indagato, per indurlo a confessare (con il grave effetto di non pochi suicidi, quando la persona ristretta sia innocente e, pertanto, da confessare abbia poco o nulla, restando solo stritolato in meccanismi mal gestiti da operatori giudiziari dalla dubbia stabilità mentale). Per giustificare il carcere, quindi occorre che ci sia concretezza ed attualità del pericolo di fuga o di reiterazione del reato, non potendo, il giudice, più desumere il pericolo solo dalla semplice gravità e modalità del delitto. Per privare della libertà una persona l’accertamento dovrà coinvolgere elementi ulteriori, quali i precedenti, i comportamenti o la personalità dell’imputato.

Come si diceva, la prevenzione viene affidata, prioritariamente, alle misure interdittive (sospensione esercizio potestà genitori, sospensione esercizio di pubblico ufficio o servizio, divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali) che, nella estensione temporale aumentano (dagli attuali 2 mesi) a 12 mesi. Per i delitti di mafia e associazione terroristica resta la presunzione assoluta di idoneità della misura carceraria. Per gli altri delitti gravi (omicidio ad esempio, violenza sessuale, sequestro di persona per estorsione, etc.) vale invece una presunzione relativa: niente carcere se si dimostra che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Insomma, nulla di eccezionale, solo un pochino di normalizzazione… a patto che non diventi prassi giudiziaria, l’aggiramento di una voluntas legis che vuole le persone in carcere solo dopo la condanna (speriamo sempre, in questo caso) e mai senza nemmeno aver pensato di inaugurare un processo. 

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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